Con deliberazione del 19 gennaio 2016, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha fornito la corretta interpretazione della normativa relativa alla nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti e società partecipate o altri enti strumentali, imposta, fino al 2014, dall’art. 6, co. 4, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, (nei confronti degli enti locali) e, dal 2015, dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (nei confronti delle regioni e degli enti locali).

In particolare, la Corte ha chiarito se la predetta nota informativa da allegare ai rendiconti “debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell’ente locale socio o anche dall’organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della società partecipata ovvero, in assenza di quest’ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall’ente locale socio, della società o dell’ente strumentale”.

Cfr Corte dei conti, sezione Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG del 19 gennaio 2016, Presidente Falcucci, relatori Corsetti e Petrucci


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