L’A.N.AC. ha pubblicato il 29 gennaio 2013  la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui fornisce indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 (sui procedimenti di scelte del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi) della Legge n. 190/2012.

Resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’ANAC ricorda che

  • l’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la suddetta deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità;
  • la mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della suddetta deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la stessa deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della gravi sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.

Il 27 gennaio u.s. l’Autorità aveva già pubblicato la delibera n. 43 del 20 gennaio 2015 relativa alle “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 con termine di pubblicazione al 29 febbraio 2016”


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