Dai dati acquisiti sul portale Mobilità.gov.it, in relazione all’assenza o all’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazione della fase 1 (operata ai sensi dell’art. 1, c. 234, della l. n. 208/2015), il Dipartimento della funzione pubblica ha disposto il ripristino delle facoltà assunzionali e delle procedure di mobilità nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e negli enti locali che insistono sul loro territorio.

Per gli enti locali delle regioni Molise e Puglia è disposto il ripristino esclusivamente delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità relative alla Polizia municipale fermi restando gli sblocchi per il personale di polizia municipale già consentiti per le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto di cui alla nota n. 10669 del 29 febbraio 2016.

Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di tutte le Regioni rimangono fermi gli obblighi ad assumere con procedure di mobilità il personale della CRI di cui all’art. 6, c. 7, del D. Lgs. n. 178/2012.

Per tutte le informazioni vedi la nota del DFP – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 37870 del 18 luglio 2016 sul sito dedicato.

 

 


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