E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, la delibera ANAC 21 dicembre 2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017) di attuazione dell’articolo 1, cc. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, ai fini della copertura dei costi annuali di funzionamento dell’Autorità.

In base alla delibera, sono obbligati alla contribuzione, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;

b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a versare i contributi negli importi definiti dall’art. 3 della predetta delibera secondo le fasce di base di gara ivi indicate mentre i soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti a versare un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Il versamento avverrà con MAV emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale.

Il pagamento da parte degli operatori economici continua a rappresentare condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

 

 


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