Con nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 22552 del 12 aprile 2017, il Dipartimento della funzione pubblica rende noto che ad oggi, a seguito delle attività svolte sul portale “Mobilita.gov” e delle comunicazioni pervenute dalle amministrazioni di assegnazione, risulta che il personale dichiarato soprannumerario dalle Province e dalle Città metropolitane ha preso servizio. salvo quanto segue:

  1. per i dipendenti elencati nella tabella 1, che specifica l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione, la presa di servizio dovrebbe essere differita, rispetto a quella indicata nei decreti direttoriali di assegnazione, per le ragioni sinteticamente riportate nella medesima tabella (allegato 1). La prima data utile di effettiva presa di servizio, ove non fosse già determinata, dovrà essere concordata tra le amministrazioni interessate e comunicata allo Scrivente;
  2. per i dipendenti elencati nella tabella 2, che specifica l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione, non sono pervenute, malgrado i solleciti, notizie in merito alla presa di servizio presso l’amministrazione di destinazione (allegato 2). Si chiede alle amministrazioni in indirizzo di comunicare tempestivamente la data di presa di servizio o ogni altra informazione utile a monitorare i processi di mobilità;
  3. per i dipendenti elencati nella tabella 3, che specifica l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione, gli stessi non hanno preso servizio nelle amministrazioni di destinazione in ragione della non accettazione dell’assegnazione o per il venir meno dei presupposti della stessa (allegato 3).

Avendo il Dipartimento portato a compimento le fasi della procedura di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015, le amministrazioni di provenienza del personale di cui all’allegato 3 dovranno esperire le procedure previste dall’articolo 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La stessa disposizione dovrà essere applicata dalle amministrazioni di provenienza qualora le situazioni del personale di cui agli allegati 1 e 2 dovessero evolversi negli stessi termini di cui al personale dell’allegato 3.

A tal riguardo, il citato comma 428 prevede che: “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.

Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“.

In particolare si evidenzia la necessità di procedere formalmente, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.

Solo in ultima istanza le amministrazioni potranno applicare le disposizioni dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


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