“La stazione appaltante può  legittimamente far ricorso, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 18 aprile 2106, n. 50, al criterio del minor prezzo per affidare un appalto sotto soglia comunitaria (nella specie,  relativo al servizio di vigilanza antincendio dei presidi ospedalieri di una Azienda sanitaria) che, seppur ad alta intensità di manodopera, ha per oggetto prestazioni fortemente ripetitive”

Tar per l’Abruzzo, Sezione Prima, sentenza n. 30 del 13 gennaio 2017, Pres. A. Amicuzzi, Est. L. Gizzi.

Il caso in questione riguarda un affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di un appalto di servizi sotto-soglia, caratterizzato da alta ripetitività, trattandosi di prestazioni ripetitive di sorveglianza, controllo e presidio.

Il Tar, in ordine al rapporto tra le prescrizioni dei commi 3 e 4 dell’art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016, nella sentenza in commento, afferma che esse si trovano in rapporto di complementarietà.

In un sistema in cui il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello che la Stazione appaltante deve di regola seguire, il comma 3 stabilisce i casi in cui gli appalti “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Si tratta, tra l’altro, dei contratti relativi a “servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1”.

Il successivo comma 4, però, prevede una deroga al sistema delineato dai commi 2 e 3 dell’art. 95 citato, ammettendo il criterio del minor prezzo, tra l’altro, per l’affidamento di “servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Pertanto, qualora l’appalto rientri in uno dei casi di cui al comma 4 del citato art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso.

Se poi l’appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell’ambito di applicazione del comma 3, tanto nell’ambito di applicazione del comma 4, la previsione di esclusività del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l’appalto al massimo ribasso.

In tal caso, ad avviso del Tar, la disposizione derogatoria del comma 4 consente di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso.


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