E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2017 il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36991 del 6 marzo 2017, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 degli enti locali, in attuazione dell’articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In base al provvedimento, gli enti locali soggetti al pareggio di bilancio trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2016, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al citato decreto ministeriale n. 36991.

Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all’obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723 del medesimo articolo 1, lettere c) e seguenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni.

Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese.


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