La Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2013, ha approvato la bozza di delibera, relativa alla revisione della delibera n.4 del 16 febbraio 2010 in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.

Ai sensi della delibera n. 23/2012, gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione regionale, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009.

Qualora detti enti procedano alla nomina dell’OIV, devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto, tenendo conto dei requisiti previsti  dalla Commissione e previo parere favorevole della stessa.


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