Il Consiglio dell’A.N.AC, nell’adunanza del 2 settembre 2014, ha approvato il nuovo Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu’ delle altre parti, l’organismo di vigilanza esprime parere non vincolante e formula un’ipotesi di soluzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara; il servizio è finanziato con i contributi di cui all’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cui l’art. 6, comma t lett. n), del Codice dei contratti rinvia.

La trattazione delle istanze presentate seguirà un preciso ordine di priorità. Avranno la precedenza  le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.  In caso, invece, di istanze presentate singolarmente, la precedenza andrà alle istanze presentate dalla stazione appaltante e, a seguire, a quelle concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria) e, infine,  alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.

Sarà direttamente il Presidente ad assegnare  le istanzze ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili.

Sull’istanza, da presentarsi secondo il modulo allegato al  regolamento e  trasmesso preferibilmente tramite posta elettronica certificata, il Consiglio dell’Autorità dovrà esprimersi nel termine di novanta giorni dalla presentazione, fatto salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione istruttoria. La decisone può essere emessa in forma semplificata se  la questione oggetto dell’istanza risulta di pacifica risoluzione.

Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante anche sulle questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui allo stesso regolamento.


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