La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in merito alla corretta contabilizzazione in bilancio degli importi importi erogati a seguito della concessione “dell’anticipazione di liquidità” concessa ai sensi dell’art. 2 e 3, d.l. n. 35/2013, precisa che trattasi di risorse che hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, natura di anticipazione.

Diversamente, risulterebbe violato l’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

L’anticipazione di liquidità è finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai crediti vantati dagli enti del Servizio sanitario nazionale), la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni.

Tale anticipazione consente di superare l’emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell’Ente (il MEF in luogo degli originari creditori).

Pertanto, secondo i giudici cotabili, non può costituire il finanziamento di una nuova spesa.

Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 19 del 18 luglio 2014 – Presidente M. Falcucci, Relatori A. Grasselli e A. Corsetti


Stampa articolo