Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 70 del 8 giugno 2016; Pres. M. Pischedda, Rel. C. Baldi


A margine

La recente pronuncia della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, illustra in modo chiaro e puntuale gli aspetti salienti della mobilità volontaria tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, ricordando che a tutt’oggi le amministrazioni possono acquisire, unicamente, personale in soprannumero proveniente dagli enti di area vasta.

I giudici contabili ricordano innanzitutto che “L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente””.

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera e non ha incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente (turn over), fermo restando ovviamente il rispetto dei tetti di spesa.

Detto questo, gli enti pubblici non possono comunque procedere con la mobilità volontaria, in quanto è ancora operativo il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014.

Infatti, i giudici ricordano che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015, ha avuto modo di precisare come “vero è che in astratto l’art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.

Pertanto, sebbene diverse regioni abbiano ormai completato la ricollocazione del personale di area vasta, si deve ancora attendere il riscontro ufficiale del Governo che dichiara la procedura definitivamente conclusa.

 


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