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I chiarimenti dell’A.N.AC. sulla figura del RPCT

Con deliberazione n. 840 del 2 ottobre 2018 [1], l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito importanti delucidazioni in ordine ai poteri di controllo e verifica del RPCT.

L’Autorità ha altresì chiarito i rapporti che dovrebbero intercorrere fra il RPCT di un’amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato. 

Con altra deliberazione, la n. 841 in pari data [2], l’Autorità ha poi sottolineato l’inopportunità di attribuire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [3].

Questo perché il ruolo di RPCT comporta necessariamente rapporti costanti e diretti con l’organo di vertice e con tutte le strutture dell’amministrazione: date le numerose attribuzioni di questa figura, alcune delle quali presentano profili di natura gestionale e sanzionatoria, appare sconsigliabile fare ricorso agli avvocati interni all’Ente.