Con la delibera 7 settembre 2017 n. 613-2017-R-COM, l’AEEGSI dispone l’avvio di separati procedimenti:

a) in materia di separazione funzionale e contabile, per adeguare le disposizioni in materia di separazione funzionale contenute nel TIUF alle deroghe previste dall’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), con riferimento rispettivamente ai sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione facenti parte di imprese verticalmente integrare che servono meno di 25.000 punti di prelievo;

b) in materia di iter per la valutazione dei valori di rimborso in relazione allo svolgimento delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, per adeguare le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 124/17;

c) in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei bandi di gara, in relazione allo svolgimento delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, per integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 113/2013/R/GAS sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 94, della legge 124/17; in particolare l’articolo citato, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto 226/11, prevede che l’Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che in ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto 226/11, la documentazione di gara non possa discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.


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