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Il parere del CdS sul decreto MIT sulle opere superspecialistiche

Il Consiglio di Stato, sez. cons. atti norm., 21 ottobre 2016, n. 2189 [1], ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [2]”.

I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il decreto reca la disciplina delle opere c.d. superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento delle opere”, individuando in particolare l’elenco di tali opere (art. 2) e i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione (art. 3).

Il decreto è finalizzato a superare – nelle more della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice [2] – il regime transitorio recato dall’art. 216, comma 15, del Codice [2], il quale prevede che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47 [3], convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 [4]”.

La Sezione consultiva ha condiviso la scelta dell’Amministrazione di:

  1. ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice [2] non sarebbe utile “provocare disallineamenti e disfunzioni rispetto al vigente sistema di qualificazione”;
  2. sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di dodici mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto, e ciò sia in ragione della circostanza che il contesto normativo nel quale si inserisce il decreto potrebbe mutare a seguito della definizione, da parte dell’ANAC, del sistema unico di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 84 del Codice [2], sia in considerazione del fatto che tale previsione potrebbe risultare utile al fine di superare le problematiche paventate dalle Associazioni di settore nel corso del procedimento prodromico alla stesura dello schema de quo (art. 4 dello schema).