Con la Circolare n. 4 del 10/11/2015, in risposta ai quesiti inoltrati da numerose amministrazioni, il Dipartimento della Funzione pubblica ritorna sul tema del conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza.

Ad integrazione della precedente Circolare n. 6 del 2014, il Dipartimento fornisce, in particolare, le indicazioni del caso per la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, dopo le modifiche apportate dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Anzitutto, con la novella del 2015, l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e il divieto di proroga o rinnovo sono stati ristretti agli incarichi dirigenziali e direttivi.

Contrariamente, per gli incarichi di studio o consulenza e le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti da queste controllate, il limite non risulta più operante dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ferma restando la gratuità.

Ovviamente, ove un’amministrazione avesse conferito, prima di questa data, incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, gli stessi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza, potendo essere oltre che revocati in anticipo, ora, anche riconferiti nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.

In merito ai soggetti interessati dalla nuova disciplina, ribadito che per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi, il Dipartimento precisa che il divieto si applica alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a quelle inserite nel conto economico consolidato dell’Istat, ivi compresi gli enti aventi la forma di società o di fondazione e le camere di commercio.

Per quanto attiene, tuttavia, agli incarichi dirigenziali e direttivi, l’ambito di applicazione del divieto risulta più ampio in quanto comprendente anche gli enti e le società controllati dalle pubbliche amministrazioni tra cui le fondazioni in controllo pubblico.

Diversamente, in assenza del requisito del controllo, il divieto non opera per le nomine a incarichi e cariche in enti o società, nè per le nomine in organizzazioni e associazioni internazionali o loro articolazioni nazionali.

Ancora, in tema di “incarichi vietati”, il Dipartimento esclude che possano essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza che abbano compiuto i 65 anni, trattandosi di disposizione speciale (Cfr art. 33, co. 3, dl n. 223/06) la quale, tuttavia, non si estende agli “incarichi direttivi” conferibili oltre detto limite, purché gratuiti e per una durata non superiore l’anno.

Sul punto, tra l’altro, è fatta salva la facoltà di conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur se collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il predetto limite di età.

Tra i chiarimenti forniti, rileva anche la precisazione che il divieto riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs n. 165/01 e dell’articolo 90 del d.lgs n. 267/2000, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Di converso, possono essere conferiti incarichi a soggetti in quiescenza, oltre che ne casi  già chiariti con Circolare n. 6 del 2014:

a) quando si tratti di incarichi, cariche e collaborazioni a titolo gratuito, fermo il limite di durata annuale,  indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica;

b) quando si tratti di incarichi di direttore musicale, direttore del coro e direttore del corpo di ballo, in quanto non rientranti in nessuna delle ipotesi contemplate dalla legge e per la specifica natura delle relative prestazioni;

c) quando si tratti di incarichi di docenza, ivi compresi i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nei casi di nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del d.lgs n. 517 del 1999 e di incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Stefania Fabris

 


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