Il 9 maggio u.s. è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concento coi Ministri dell’economia e delle finanze e della salute, recante le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, ora in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo.

Il decreto è stato adottato ai sensi dell’art. 6-ter, co. 1 , del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), inserito dall’art. 4, co. 3. del d.lgs. n. 75/2017, ed è volto ad orientare le amministrazioni nella predisposizione dei propri piani di fabbisogno del personale (PFP).

L’allegato, contenente le linee di indirizzo, si compone delle seguenti sezioni:

  1. i piani di fabbisogno del personale (il superamento della dotazione organica; garanzia degli equilibri di finanza pubblica: vincoli finanziari; sanzioni)
  2. la revisione degli assetti organizzativi
  3. l’impiego ottimale delle risorse
  4. i profili professionali
  5. evoluzioni successive
  6. aziende ed enti del servizio sanitario nazionale (valutazioni organizzative; piani triennali del fabbisogno (PTFP); la dotazione organica per gli enti del SSN)

Va ricordato che l’art. 6, co. 6, del TUPI, prevede che le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti prescritti dalla stessa norma, non possono assumere nuovo personale. La sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, che per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti stabiliti dagli artt. 6 e 6ter, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001.

In sede di prima applicazione il divieto decorre dal 60° giorno dalla pubblicazione delle Linee di indirizzo, con salvezza dei piani già adottati.

 


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