In data 20 marzo 2017, la Commissione Arconet, nella sezione del proprio sito dedicata alle FAQ in materia di armonizzazione, chiarisce (al quesito n. 20) come deve comportarsi il tesoriere/cassiere nel caso in cui l’ente presenti un bilancio approvato o una variazione di bilancio in cui una o più voci di bilancio presentano lo stanziamento di cassa superiore alla somma della competenza + residui.

Secondo la Commissione, nel rispetto della normativa armonizzata il tesoriere/cassiere non è tenuto ad effettuare “verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio”, comprese le articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

Pertanto il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano “incongruenze”, ma deve rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano “incongruenze” quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. E’ lasciato al rapporto tra ente e tesoriere/cassiere, la definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze.


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