Dai dati acquisiti sul portale www.mobilita.gov.it, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 3, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Umbria e per gli enti locali che insistono sul suo territorio.

Pertanto, l’unica Regione per cui restano ancora in vigore le limitazioni assunzionali dovute alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta, rimane la Regione Liguria.

Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di tutte le Regioni rimangono comunque fermi gli obblighi ad assumere con procedure di mobilità il personale della CRI di cui all’art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 178/2012 mentre, per gli enti locali, resta ferma la norma speciale relativa al personale insegnante ed educativo di cui all’articolo 17 del D.L. n. 113/2016.

Per tutte le informazioni si rinvia alla nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 67545 del 19 dicembre 2016 e al sito indicato in premessa.


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