L’art. 4 del d.l. n. 193/2016 ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro” recata dall’art. 21 del d.l. n. 78/2010, disponendo l’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.

Prima della novella le amministrazioni pubbliche erano esonerate da tale adempimento.

In questo contesto si inserisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1-E del 7 febbraio 2017 che conferma che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, della legge n. 196/2009 (tra cui gli ee.ll.), nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.

Il tutto quale conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Tuttavia, la circolare precisa anche che resta obbligatorio, per le stesse PP.AA. (tra cui figurano anche gli ee.ll.), l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

In proposito, ricordiamo le due novità previste dopo la conversione del d.l. n. 193/2016:

  • per lo spesometro, solo per il primo anno di applicazione (2017), ci saranno due invii telematici (comunicazioni iva semestrali) in luogo di quattro, come originariamente previsto;
  • vengono ridotte le sanzioni: “in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la penalità di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi”.

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