Il mese di luglio è iniziato con nuove scadenze per le amministrazioni pubbliche.

Il 1° di luglio scorso è scattato l’obbligo del sistema AVCPass per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore 40.000,00 (con esclusione di quelli aggiudicati mediante sistemi telematici), per l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara (art. 6bis del Codice dei contratti e deliberazione AVCP n. 111/2012).

Sempre dall’inizio del mese, per i comuni non capoluogo di provincia, sarebbe dovuta partire la cd “Centrale unica appalti”: in breve, questi comuni avrebbero dovuto procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi unicamente nell’ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile, o, ancora, ricorrendo a altro un soggetto aggregatore o alle province (art. 9, co. 4, DL n. 66/2014).

Ebbene, sul punto, dopo le rimostranze dell’ANCI, con intesa in sede di Conferenza Unificata, il 10 luglio il Governo si è impegnato a prorogare il suddetto termine al 1° gennaio 2015.

I comuni non capoluogo potranno quindi continuare ad acquisire, fino all’anno venturo, dall’ANAC (ex AVCP) il CIG necessario ai loro acquisisti a prescindere dalla tipologia e dal valore dell’appalto.

Proseguendo, dal 1° luglio, per le sole amministrazioni centrali e per le authorities, sono ridotti del 15% i canoni per i contratti di locazione passiva per immobili ad uso istituzionale. La riduzione si inserisce automaticamente nei contratti in corso a sensi dell’art. 1339 CC, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore (art. 24, co. 4, DL n. 66/2014).

Dalla medesima data, poi, i titolari di crediti verso le PP.AA. possono comunicare  mediante l’apposita piattaforma on line per la certificazione dei crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it) i dati delle fatture emesse a partire dal 1° luglio riportando, ove previsto, il CIG. Parimenti, le diverse amministrazioni debbono comunicare, sempre attraverso la PCC, le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione nei propri sistemi contabili delle suddette richieste di pagamento (art. 27, DL n. 66/2014).

Ancora, dal 1° luglio, tutte le amministrazioni debbono istituire il “registro unico delle fatture” in cui annotare fatture o richieste equivalenti emesse nei loro confronti o meglio:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l’oggetto della fornitura;

g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h) la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

l) se la spesa e’ rilevante o meno ai fini IVA;

m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Il suddetto registro potrà essere sostituito, in alternativa, dalle funzionalità ad hoc che verranno rese disponibili nella Piattaforma per la certificazione dei crediti (art. 42, DL n. 66/2014).

Ma non finisce qui. Il 1° luglio rileva anche quale data di avvio degli obblighi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa con atto pubblico notarile informatico o con modalità elettroniche ai sensi dell’art. 6, co. 3 e 4 del DL n. 179/2012 e dell’art. 6, co. 6 del DL n. 145/2013.

In questo senso anche gli accordi tra PP.AA ex art. 15 della L. n. 241/1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, andranno sottoscritti con firma digitale, elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi (V. anche art. 6, co. 7, DL n. 145/2013).

Passando al giorno 8 del mese corrente: con Dpcm, su proposta del Ministeri dell’Interno e degli Affari regionali, di concerto con i Ministri per la P.A. e dell’economia, previa intesa in Conferenza Unificata, si sarebbero dovuti fissare i criteri generali per individuare beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all’esercizio delle funzioni da trasferire dalle province agli enti subentranti, nonché determinare le modalità di recupero (ex art. 19, co. 1, DL n. 66/2014).

Sul punto il Ministro per gli Affari regionali, con comunicato dell’8 c.m., ha precisato che trattasi di un termine solo ordinatorio e che, comunque, il decreto in parola verrà emanato entro la fine del mese.

Ancora, il 15 luglio p.v. costituirà la data limite entro la quale, ai sensi della Circolare ministeriale del 5 giugno u.s., il MEF dovrà ripartire le risorse tra le amministrazioni statali per il pagamento dei debiti pregressi. Sul punto, vale la pena di segnalare che, nella G.U. n. 160 del 12 luglio, è stato appena pubblicato il decreto del 23 giugno 2014, con cui il citato Ministero ha concesso le anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate, a norma dell’art. 31, co. 3 del DL n. 66/2014.

Relativamente agli adempimenti di stretta pertinenza dei soli enti locali, entro il 16 di luglio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 153, co. 7, del TUEL, il ragioniere capo deve approvare le spese effettuate dall’economo sui mandati di anticipazione emessi nel precedente trimestre.

Proseguendo, entro il 23 del mese dovrebbero essere adottati, con Dpcm, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, gli schemi tipo e le modalità con le quali: a) rendere accessibili i dati concernenti la spesa delle amministrazioni pubbliche, nonché b) elaborare e pubblicare gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti delle medesime (ex art. 8, co. 1 e 3bis del DL n. 66/2014).

Per il 24 di luglio è invece atteso un altro Dpcm, di concerto col MEF e previa intesa in Conferenza Unificata, volto ad istituire e a definire i compiti del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori a norma dell’art. 9, co. 2, del DL. n. 66/2014.

In materia, segnaliamo che, a norma delle previsioni del DL n. 66, tutti i soggetti svolgenti attività di centrale di committenza, oltre a Consip Spa e ad una centrale per regione, si debbono iscrivere all’apposito elenco istituto nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’AVCP (oggi ANAC).

Entro il 24 di giugno scorso avrebbe dovuto, infatti, essere emanato apposito decreto presidenziale, con cui definire i requisiti per la suddetta iscrizione all’elenco.. ciò malgrado, del suddetto decreto non vi è ancora traccia.

Ancora, il 25 luglio rappresenta il termine, da ultimo concesso ai comuni con decreto del Ministero dell’interno del 2 luglio u.s., per trasmettere via web una nuova certificazione sul concorso alla riduzione della spesa pubblica

Si tratta, nello specifico, di una comunicazione non obbligatoria e relativa al tempo medio dei pagamenti effettuati nel 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno.

Per la validità della stessa, i comuni debbono effettuare una trasmissione esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione digitale del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico finanziaria.

In caso di mancato invio, le previsioni dell’art. 47 del DL n. 66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione già inviata e del relativo modello approvato con precedente decreto del Ministero dell’interno dell’8 maggio 2014.

Concludendo, l’ultima scadenza da annotare, è quella del 31 del mese, data entro la quale:

1) i Consigli comunali debbono adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per il 2014. In argomento giova segnalare che, in sede di Conferenza Stato-Città, su richiesta dell’ANCI, il 10 luglio scorso è stato raggiunto l’accordo per prorogare nuovamente il suddetto termine al 30 settembre c.a.;

2) il MEF dovrà, con propri decreti, sulla base delle previsioni del DL n. 66/2014: a) definire i criteri e i tempi  per la concessione di risorse a regioni e ad enti locali per assicurare la tempestività dei pagamenti ex art. 32, co. 2; b) ripartire le risorse destinate al pagamento dei debiti tra i Ministeri richiedenti a norma dell’art. 36, co. 2;  e c) adottare il programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi delle amministrazioni centrali, in base all’art. 49,  co. 1;

3) le amministrazioni interessate dalla rilevazione delle consistenze degli attivi patrimoniali (individuate dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs n. 165/2001 e incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT) debbono comunicare sul portale dedicato (https://portaletesoro.mef.gov.it) i dati, riferiti al 31 dicembre 2013, relativi a beni immobili, concessioni e partecipazioni (ex art. 2, co. 222, L. n. 191/2009).

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, come di consueto, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di giugno 2015.

L’Agenda delle scadenze


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