Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante norme di attuazione della direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale.

Il legislatore comunitario prima, e quello nazionale poi, hanno così ampliato e rafforzato l’esercizio del diritto di accesso, già previsto dalla precedente direttiva 90/313/CE oggi abrogata.

La direttiva 2003/4/CE, attua i principi già affermati dalla Convenzione di Aarhus e definisce come informazioni ambientali quelle relative ad aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, zone costiere e marine, diversità biologica e “le interazioni tra questi elementi”.

L’obiettivo perseguito è garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini (30 giorni), le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tal fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Cosa ne pensa la giurisprudenza

L’accesso alle “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 195/2005, deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-07-2013, n. 3892; Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 3329; Tar Campania, Napoli Sez. VI, n. 1752 del 31 marzo 2010; Tar Campania, Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 68).

Ne risulta, pertanto, una radicale semplificazione della procedura di accesso, risiedente nell’esclusione di “eccessivi formalismi” (così Tar Campania, Sez. VI, sentenze n. 3505 del 4 luglio 2013, n. 5453 del 22 novembre 2011 e n. 26573 del 2 dicembre 2010, nel cui seno, a sostegno del principio, è anche richiamata la pronuncia CEDU Corte Europea dir. uomo, sez. I, 11 marzo 2009) e un corrispondente rafforzamento della natura pubblica delle informazioni ambientali, così TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, sentenza n. 389 del 16/01/2012 . Il favore per l’accesso è incrementato anche sotto il profilo qualitativo, in quanto non riguarda solo l’acquisizione delle informazioni ambientali ma si estende (v. art. 3 d.lgs. 195/2005, commi 3, 6 e 7) alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche” (v. TAR Lazio Sez. III 16 giugno 2006 n. 4767 e TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 18 ottobre 2008, n. 1339).

Per quanto concerne l’accesso agli atti relativi ad un’attività potenzialmente inquinante per l’ambiente, il ricorrente non è tenuto a dimostrare che si è verificato un danno, che è questione che attiene al merito, ma è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 08-03-2012, n. 333; Tar Toscana Sez. II, 6 ottobre 2009 , n. 1505; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; Consiglio di stato, Sez. V, 12 ottobre 1999 , n. 1445).

Analogamente, in presenza di impianti caratterizzati da impatto sulle matrici ambientali, l’accesso deve essere consentito anche agli atti aventi rilievo sotto il profilo urbanistico/edilizio, così come precisato anche nella recente decisione della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 15 gennaio 2013, C-416/10 (Cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-07-2013, n. 3892).

Al riguardo, la direttiva prima e la Corte di giustizia poi forniscono una lettura restrittiva dei casi di esclusione dall’accesso alle informazioni ambientali previsti dall’art. 5 d.lgs. 195/2005.

Conclusioni

Con l’accesso alle informazioni ambientali il legislatore europeo e nazionale (L. 349/1986, L. 241/90, direttiva 90/313/CE, Convenzione di Aarhus, direttiva 2003/4/CE) sfida la cultura della segretezza. Parallelamente, la giurisprudenza stigmatizza i persistenti comportamenti ostativi delle varie autorità pubbliche. Tale risultato viene realizzato mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell’art. 3 d.lgs. 195/2005, di ogni ostacolo (soggettivo od oggettivo) al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente.

Si è passati quindi da una informazione passiva ad una diffusione attiva, in cui l’amministrazione “è parte”, non soltanto in quanto destinataria di un’istanza, ma anche in virtù dell’obbligo di mettere a disposizione del pubblico determinate informazioni, incentivando pure l’uso di sistemi di telecomunicazione.

dott. Mirco Sabbatini

 


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