Nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018, sono stati pubblicati due distinti decreti attuativi del nuovo Codice dei contratti relativi alla determinazione dei limiti dei compensi dei Collegi arbitrali e della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei relativi compensi.

Nel dettaglio:

Va ricordato che il ricorso all’arbitrato consente la risoluzione di controversie, nell’ambito degli appalti pubblici, in modo alternativo rispetto ai classici rimedi giurisdizionali. Il Codice dei Contratti pubblici prevede, infatti, che possano essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario. L’arbitrato si applica, inoltre, anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

In particolare, la tariffa di iscrizione all’Albo è stabilita in 168 euro all’anno, con eventuale possibilità di rideterminazione dell’importo dal terzo anno. La tariffa non è dovuta dai dipendenti pubblici, qualora gli stessi richiedano di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice nella stazione appaltante di appartenenza. L’ANAC definirà, con proprio atto, le modalità di versamento della tariffa.

I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento alla complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari e all’importo posto a base di gara, entro i limiti minimi e massimi di cui all’allegato A del decreto. Al presidente della commissione spetta un compenso superiore del 5%. Non spetta alcun compenso ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione nella stazione appaltante di appartenenza. Dal calcolo dei compensi sono esclusi i rimborsi spese.

Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 77, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici, è stato firmato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e previo parere dell’ANAC. Le disposizioni sulla tariffa d’iscrizione all’albo entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC mentre le disposizioni sui compensi dei commissari entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto in esame in Gazzetta.


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