Per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica.

La c.d. seconda parametrazione deve essere chiaramente manifestata nella lex specialis, mediante una esplicita clausola di c.d. doppia riparametrazione ovvero anche mediante una previsione implicita, ma dal significato inequivoco, 

E’ sufficiente che il verbale conclusivo del sub-procedimento valutativo riporti i punteggi attribuiti in seduta riservata alle offerte tecniche, e, per quanto concerne i calcoli effettuati,  operi un rinvio a tabelle riepilogative non materialmente allegate al verbale ma conservate agli atti di gara.

Consiglio di Stato, V,  23 marzo 2018n. 1845 Presidente Saltelli, Estensore Giuseppina Luciana Barreca


A margine

 Il fatto – Nell’ambito di una procedura di gara di lavori per la riqualificazione di un tratto stradale, un operatore economico impugna il provvedimento di aggiudicazione adducendo l’illegittimità delle operazioni di gara sotto il profilo del calcolo dei punteggi attribuiti all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, avendo la stazione appaltante optato per l’utilizzo del confronto a coppie quale metodo di calcolo dell’OEPV, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della doppia riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti all’offerta tecnica, che, se effettuata, avrebbe determinato l’aggiudicazione al ricorrente.

La tesi del ricorrente è che la c.d. “doppia riparametrazione” sarebbe stata imposta dalla lex specialis di gara, desumendola dai macro-criteri di valutazione dell’offerta previsti nel disciplinare e. in linea generale, come principio discendente dal “Metodo aggregativo compensatore”, in quanto condizione indispensabile per conservare la corretta proporzione tra i criteri di valutazione e i pesi rivestiti nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nei fatti, la parametrazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche con riferimento ai sub-criteri “A1.1” (15 punti), “A1.2” (15 punti) e “A1.3” (15 punti) era stata effettuata dalla Commissione di gara senza procedere ad alcuna doppia riparametrazione, né rispetto al macro-criterio “A.1” (“Metodologie ed attrezzature per l’esecuzione e l’organizzazione generale”) nel suo complesso, per il quale nel disciplinare era previsto un “Peso Wi 45 punti”, né rispetto al punteggio totale previsto per il merito tecnico, in relazione a “A. Elementi di valutazione di natura qualitativa”, per il quale si prevedeva nel disciplinare un “Peso Wi 75 Punti”.

Il Giudice di prime grado aveva respinto il ricorso sulla base del presupposto che la legge di gara non contenesse alcuna previsione espressa in ordine alla necessità della doppia riparametrazione e, pertanto, non vi fosse un obbligo in tal senso.

La sentenza – Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, respinge l’appello e conferma la correttezza dell’operato della stazione appaltante, facendo leva su un’interpretazione consolidata in ordine al tema della doppia riparametrazione in sede di utilizzo del confronto a coppie.

Sul punto, infatti, la V Sezione, anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, ha tradizionalmente ritenuto che il tema della riparametrazione non soggiace a nessuna norma cogente ed appartiene alla discrezionalità della singola amministrazione che deve predeterminarla ex ante nella lex specialis di gara (ex multis, Sezione V:  n.4359 del 27 agosto 2014; n. 1371 del 17 marzo 2015;  n.105 del 2015; n. 266 del 27 gennaio 2016; n. 313 del 30 gennaio 2017; n. 2811 e n. 2852 del 12 giugno 2017; cfr. anche Parere ANAC n. 214 del 2 dicembre 2015).

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’ANAC, con le Linee Guida n. 2 relative all’“Offerta economicamente più vantaggiosa”, ha previsto, in conformità al suddetto orientamento,  la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara (in conformità al parere preventivo del Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, n. 1767).

Nelle suddette Linee Guida, peraltro, si afferma che il metodo aggregativo compensatore, pur essendo il più semplice dal punto di vista applicativo, presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più completi, ritenendolo, pertanto, un metodo  particolarmente sensibile ad eventuali distorsioni valutative per i criteri economici.

Sulla base di tale ragionamento interpretativo, il Consiglio di Stato, nel caso in commento, ha chiarito che la doppia riparametrazione costituisce un sistema confliggente con il metodo aggregativo-compensatore,  all’opposto di quanto sostenuto dalle ricorrenti, secondo cui la doppia riparametrazione discenderebbe dall’applicazione di tale metodo.

E’ la prima riparametrazione, infatti, ad essere insita nell’utilizzo del metodo aggregativo -compensatore e, correttamente, il disciplinare di gara, nel caso di specie, aveva previto la parametrazione soltanto una volta e soltanto dopo il confronto a coppie, svolto per “Ogni elemento” di valutazione.

 Diversamente, la seconda operazione di riparametrazione, se svolta senza una previsione espressa della legge di gara, avrebbe l’effetto di falsare le valutazioni espresse dai Commissari di gara, in contrasto con il principio di concorrenza e con il principio di certezza della lex specialis.

Sotto altro e diverso profilo, la sentenza in commento offre spunti metodologici in ordine alle modalità di verbalizzazione dei lavori di Commissione, ai fini della regolarità della procedura.

Viene sul punto affermato, infatti, che la verbalizzazione delle operazioni di gara risulta completa e regolare  nel caso in cui il verbale conclusivo del sub-procedimento valutativo riporti i punteggi attribuiti in seduta riservata alle offerte tecniche, e, per quanto concerne i calcoli effettuati,  operi un rinvio a tabelle riepilogative non materialmente allegate al verbale ma conservate agli atti di gara.

 Conclusioni –  Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di opzione della stazione appaltante per il criterio del confronto a coppie con il metodo di calcolo aggregativo compensatore (V. Linee Guida ANAC n.2), la c.d. “doppia riparametrazione” va esplicitata a mezzo di una apposita clausola dal significato inequivoco, dalla quale si possa desumere la volontà dell’amministrazione di applicare, non solo il metodo compensativo aggregatore, ma anche la riparametrazione del totale del punteggi complessivamente riportato per l’offerta tecnica, sì da assicurare il rispetto dell’equilibrio tra i diversi elementi di ponderazione previsto dalla stazione appaltante.

Infine, dal punto di vista del modus operandi della Commissione di gara, non viene ritenuta necessaria, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di gara, la verbalizzazione dei calcoli matematici attraverso i quali la sottocommissione tecnica ha definito i punteggi a seguito dei singoli confronti a coppie.

avv. Antonella Azzariti


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