Il coacervo delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come un’unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto, per cui,  se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea, tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice.

Si rende tuttavia applicabile anche in questo caso  l’art. 35, co 11, del Codice, il quale stabilisce  le condizioni per procedere ad appalti aggiudicati per lotti separati.

Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 24 dicembre 2018, n. 2942, Presidente Zucchelli, Estensori Ferrari e Toschei

Il parere è stato richiesto dall’ANAC e riguarda l’interpretazione del punto 2.2, paragrafo 2 (Il valore stimato dell’appalto) delle Linee guida 4, ove si legge che “Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato – tenendo conto dell’intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – secondo i parametri stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/241 UE e dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi”.

L’esigenza di parere consegue alla segnalazione della Commissione Europea in merito ad un possibile contrasto tra quanto contenuto nel citato punto 2.2 e l’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE, e il rischio dell’apertura di una procedura di infrazione.

In particolare il sottopunto n. 2 dell’elencazione inserita nel secondo periodo del punto 2.2 secondo cui “… il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi” potrebbe contrastare con la direttiva nella parte in cui sembra prevedere che, in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di tipo funzionale, ammessa dall’articolo 16, comma 2 bis, del dPR n. 380/2001 per importi di rilievo infracomunitario, il valore di tali opere, appaltabile in deroga alle procedure di evidenza pubblica regolate dal Codice dei contratti pubblici, possa essere determinato senza tenere conto del valore complessivo delle opere di urbanizzazione (ossia escludendo anche le restanti opere di urbanizzazione secondaria, e primaria non funzionali).

Per superare i dubbi sollevati dalla Commissione Europea, l’Anac suggerisce un’interpretazione comunitariamente orientata nel senso che lo scorporo – dal valore complessivo dell’opera – degli interventi di cui all’articolo 16, comma 2 bis, del dPR n. 380 del 2001 sia consentito solo a condizione che il valore complessivo dell’opera stessa non raggiunga l’entità della soglia comunitaria. Unicamente in siffatta ipotesi, il valore di tali opere potrebbe essere scorporato dalle restanti opere di urbanizzazione e, per l’effetto, affidato dal titolare del permesso di costruire senza l’adozione delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici.

Viceversa, laddove l’importo complessivo delle opere si situasse al di sopra dell’importo considerato dalle direttive comunitarie, allora anche la porzione di opere di urbanizzazione primaria di tipo funzionale, ancorché in sé di valore inferiore alla predetta soglia, dovrebbe essere ricompresa nell’ambito degli affidamenti che la stazione appaltante è tenuta a gestire nel (dovuto) rispetto del Codice dei contratti pubblici e ciò perché attratta verso la soglia comunitaria in ragione del valore totale delle opere di urbanizzazione da realizzare.

L’Anac ha altresì chiesto che venga espresso un parere in ordine all’incidenza, rispetto alla questione emarginata, della disposizione recata dall’articolo 35, comma 11, del Codice dei contratti allo scopo di valutare l’opportunità di inserire uno specifico richiamo all’interno del punto 2.2 delle Linee guida n. 4. Tale norma sembra ammettere, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 10 della direttiva 2014/24/UE, che uno o più lotti possano essere scorporati dai restanti lotti di cui si compone l’opera, a condizione, per i lavori, che il singolo lotto valga meno di 1 milione di euro e che la sommatoria dei lotti scorporati (e aggiudicati) sia meno del 20% del valore complessivo dell’opera. Il tutto potrebbe avvenire, per espressa previsione sia della direttiva che della norma nazionale, in deroga al principio sancito dall’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva, riprodotto all’articolo 35, comma 9, del Codice.

Nella fattispecie, dunque, applicando l’articolo 35, comma 11, del Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell’opera fosse di rilevanza comunitaria.

Il Consiglio di Stato conferma l’iter logico già seguito nel parere n. 361 del 2018 sulle Linee guida 4, secondo cui l’insieme delle opere di urbanizzazione il cui onere è accollato al titolare del permesso di costruire come scomputo degli oneri di urbanizzazione, deve essere considerato nel suo insieme come se fosse un’unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente, sia pure costituita da diverse tipologie (opere di urbanizzazione primaria, primaria funzionali, secondaria) le quali, ciascuna per sé, possono essere considerate come singoli lotti in relazione alla loro singola natura (fogne, strade, illuminazione etc.). Ne consegue che, per valutare se questo complessivo appalto virtualmente unitario, composto da più opere disomogenee, superi o meno la soglia comunitaria, in applicazione dell’art. 35, comma 9, del Codice occorre sommare il valore di ciascuna di esse.

Spetta poi all’ANAC valutare se si renda indispensabile o meno esternare tali motivazioni in seno alle Linee guida già approvate e quale sia la procedura corretta per effettuare tale integrazione.

Quanto al secondo quesito, del tutto nuovo, la Commissione speciale ritiene che la lettura della norma operata dall’ANAC non si ponga in contrasto con il tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 10 della direttiva 2014/24/UE ed anzi costituisca uno strumento di “tolleranza” applicabile ogni qualvolta occorra sommare il valore di un affidamento suddiviso in più lotti.

Per semplificare la Commissione richiama l’osservazione secondo cui il coacervo delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come un’unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto; se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice.

Si rende tuttavia applicabile in questo caso anche l’art. 35, comma 11, del Codice, il quale, in applicazione dell’art. 5, par. 10 della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che, in via di eccezione, quando un’opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e quand’anche il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciò nonostante ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva, e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie. Ciò può avvenire però a due condizioni:

  1. che i lotti in cui è stata frazionata l’”opera prevista” siano ciascuno inferiore a € 1.000.000,00;
  2. che la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui l’opera prevista è stata frazionata intendendo per “opera prevista” il coacervo delle opere di urbanizzazione addossate al titolare del permesso.

In questo senso, applicando l’articolo 35, comma 11, del Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell’opera fosse di rilevanza comunitaria, a condizione che esso fosse di valore inferiore a € 1.000.000,00, e non superasse il venti per cento di tutte le opere a scomputo addossate al titolare.


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