Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione 9 gennaio 2019, n.2 Pres. A. Buscema. Rel. F. Uccello

A margine

La questione controversa – La questione di massima, sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Umbria (deliberazione n. 103/2018/PAR del 5 ottobre 2018) all’attenzione della Sezione Autonomie, riguarda la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ciò in quanto, dopo le novelle introdotte al regime di questa tipologia di incentivi con l’art. 113 del codice dei contratti del 2016,  il correttivo 2017 e, soprattutto, con l’introduzione nella disposizione del comma 5-bis, ad opera del comma 526 dell’art. 1, della L. 205/2007, si sono registrati diversi approdi ermeneutici delle Sezioni regionali di controllo.

La deliberazione – La Sezione Autonomie, con la deliberazione che si annota, esprime l’avviso che, nella nuova disciplina dell’art. 113 del codice dei contratti pubblici, l’attività manutentiva, straordinaria e straordinaria, non vada più esclusa dal regime di incentivazione, a condizione che presenti aspetti di complessità, ossia che richieda, da parte del personale tecnico-amministrativo, lo svolgimento di attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture.

Al contrario, per la Sezione restano escluse dall’incentivazione gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, per i quali la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è scartata, il più delle volte, o dall’assenza di un progetto da attuare o da affidamenti con modalità diverse dalla gara, che, com’è noto, costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (dato che l’art. 113 espresso riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”).

Diverse le motivazioni che hanno indotto la Sezione Autonomie  a modificare il precedente opposto orientamento, espresso in vigenza dell’art. 93, comma 7-ter, del codice dei contratti del 2006, anche se con specifico riferimento all’incentivo per la progettazione, secondo cui  l’attività manutentiva era da ritenersi esclusa dal regime di incentivazione (deliberazione n. 10/SEZAUT/2016).

E’ cambiata, innanzitutto, la stessa ratio per il riconoscimento degli incentivi, che nel nuovo regime regolato dall’art. 113 non è più quella di riportare all’interno dell’organizzazione pubblica le attività di progettazione, ma bensì di valorizzare una più attenta gestione delle fasi della programmazione della spesa e dell’esecuzione di tutti contratti pubblici (ex multis, Sezione di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 118/2016/PAR ).

Depone a favore della nuova orientamento anche l’erogabilità del contributo, con carattere di generalità, per gli appalti di servizi e forniture, benché solo “nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione” (nomina richiesta dalle Linee guida ANAC soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità (Linee guida ANAC n. 3 – par. 10), incentivabili, specie dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 526, della L. n. 205/2017, che, con l’introduzione nell’art. 113 del comma 5-bis, anche se  finanziati con spese correnti (in questa Rivista, leggi l’articolo su questo tema).

Da un ultimo ma non certo per importanza, la Sezione Autonomie ha considerato che non è stato confermato nell’art. 113 il divieto, contenuto nell’art. 93 del vecchio codice, di incentivare gli interventi manutentivi, a conferma di “una voluntas legis tesa a segnare il superamento del precedente sistema con l’individuazione di margini applicativi più ampi e la rinuncia ad intervenire sulle modalità di riparto del fondo” .

Conclusioni – In sintesi, sono incentivabili le funzioni tecniche che attengono alla programmazione della spesa e alla gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalle modalità di finanziamento dell’intervento, con la sola esclusione degli interventi manutentivi di più semplice realizzazione per i quali manchino  alcune delle attività che costituiscono il presupposto per la stessa incentivazione, e, ovviamente, degli appalti di servizi e forniture con la presenza del direttore dell’esecuzione  (importi  inferiori ai 500mila euro o di non particolare complessità).

Al fine di evitare abusi, è opportuno che le pubbliche amministrazioni, nel proprio regolamento sui criteri per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche,  inseriscano anche i presupposti per ricomprendere nell’incentivazione gli interventi manutentivi, sulla base delle indicazioni della deliberazione della Sezione Autonomie in commento.


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