La commissione di valutazione delle offerte ha il generale e doveroso potere di procedere al controllo della veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni contenute nelle offerte e della documentazione ad esse allegata per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 novembre 2017, n. 5430, Presidente Caringella, Estensore Lotto

A margine

Il fatto – Un’impresa partecipa ad una gara indetta da un Comune per l’affidamento di servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili venendo esclusa per assenza, nel proprio organico, di almeno 30 addetti in servizi identici, richiesti a pena di esclusione dal bando di gara.

In primo grado il Tar Umbria, Perugia, con sentenza n. 348/2017, conferma l’esclusione affermando:

  • l’assenza in capo alla ricorrente della documentazione atta a comprovare la presenza in organico degli addetti richiesti;
  • che la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni circa gli addetti è stata svolta dal RUP come specificatamente individuato nel bando di gara;
  • che la commissione giudicatrice non ha assolutamente invaso le competenze attribuite del RUP in tema di controllo della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara, essendosi soltanto limitata, come di sua competenza, a non procedere alla ulteriore valutazione dell’offerta tecnica della società ricorrente, alla luce “della palese infedeltà riscontrata” nelle dichiarazioni rese da quest’ultima.

L’impresa impugna pertanto la sentenza in appello.

La sentenza – Il Consiglio di Stato ricorda che il provvedimento di esclusione è connesso alle “infedeltà” riscontrate nelle “attestazioni” relative al personale contenute nel progetto tecnico della ricorrente, rivelatesi non corrispondenti alla realtà.

Infatti, è stata accertata la totale “estraneità” alla gara di tre degli educatori “proposti” dalla ricorrente. L’appellante non ha mai negato né tantomeno messo in discussione quanto riscontrato dalla Commissione giudicatrice in ordine all’“infedeltà” dei curricula.

In proposito la lex specialis di gara richiedeva ai concorrenti di allegare, all’interno dell’offerta tecnica, i curricula degli operatori da utilizzare nel servizio trattandosi, dunque, di un criterio valutativo legato alle persone fisiche chiamate ad eseguire materialmente le prestazioni.

A fronte di tale rilievo, rimane irrilevante la circostanza eccepita in appello, secondo cui la disponibilità effettiva degli operatori indicati in sede di offerta tecnica si poteva qualificare come requisito di esecuzione e non già di partecipazione. Peraltro, seguendo l’assunto difensivo, secondo cui “le unità di personale messe a disposizione sono meramente teoriche” dovendo coordinarsi “con le unità di personale da riassorbire” restando “un esclusivo problema del concorrente procurarsi (ove realmente necessario) la disponibilità degli operatori in sede di avvio del servizio”, si arriverebbe all’inaccettabile conclusione che un concorrente potrebbe indicare operatori che non impiegherà mai nella prestazione del servizio o addirittura operatori che neppure conosce, in tal modo disattendendo ed eludendo il richiesto profilo qualitativo dell’offerta, in violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50-2016.

Parimenti infondato il secondo motivo di appello, con cui si contesta il modus procedendi della Commissione di gara che avrebbe “illegittimamente” proceduto a verificare la veridicità delle informazioni e/o documentazione allegate all’offerta tecnica della ricorrente, sebbene rientri tra i compiti della stessa la mera valutazione del progetto tecnico e non già la verifica dei requisiti dichiarati in via sostitutiva dai concorrenti ovvero la veridicità della documentazione prodotta.

Conclusioni – Secondo il collegio, alla Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, non può negarsi il generale e doveroso potere di procedere al controllo della veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni contenute in dette offerte e della documentazione ad esse allegata per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse.

Nel caso in esame, la Commissione giudicatrice non ha affatto travalicato i compiti ed i poteri ad essa riconosciuti, atteso che la medesima non ha proceduto né al controllo della documentazione amministrativa né alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attinenti i requisiti di ordine generale e speciali richiesti ai fini dell’ammissione alla gara, ma ha valutato l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni/attestazioni contenute nell’offerta tecnica nonché la documentazione allegata alla stessa essendo emerse evidenti anomalie.

Pertanto l’appello è respinto.


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