In attesa dell’annunciata complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, la legge di bilancio 2019, con la consueta disorganica criticabile tecnica legislativa,  introduce, fino al 31 dicembre 2019, una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici sulle procedure semplificate per i contratti sotto soglia UE, limitatamente a quelle per gli  affidamenti di piccoli lavori.

Il maxiemendamento del Governo n. 1.9000 alla legge di bilancio 2019 (Senato Atto n. 981- Camera.1334-B.18PDL0041130), nel testo ormai da ritenere definitivo in votazione alla Camera, aumenta dagli attuali 39.999 euro a 149,999 mila euro il valore per la quale sarà possibile procedere ad affidamenti diretti di lavori pubblici, seppure previa consultazione di almeno tre operatori economici, e riduce il numero minimo di  operatori economici da invitare alle procedure negoziate per gli affidamenti di lavori da 150 mila euro a 349,999 mila. La deroga vale solo per il 2019.

Più nel dettaglio, il comma 912 del maxiemendamento prevede: “Nelle more di una complessiva  revisione del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro“.

E’ opportuno ricordare che l’art. 36 del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei lavori pubblici sotto soglia UE prevede attualmente le seguenti procedure semplificate:

  • importi inferiori a 40.000 euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
  • importi da 40.000 euro e fino ad un importo inferiore 150.000 euro:  procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
  • importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro:  procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Nel 2019, in sintesi, con la deroga introdotta dal comma 912, le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento di lavori di importo:

a)   inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

b)  pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.00o, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici (comma 912 legge di bilancio 2019);

c)  pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (comma 912, legge di bilancio 2019);

d)  pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (combinato disposto del comma 912 della legge di bilancio e dell’art. 36, comma 2, lett. c).

 

 


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