Pubblichiamo in calce al presente articolo il testo originario del decreto legislativo n. 50/2016 confrontato con quello corretto e integrato dal decreto legislativo n. 56/2017 con le modifiche di circa 440 disposizioni evidenziate, al fine di semplificare la lettura delle novità, fra le quali segnaliamo seguendo la numerazione del d.lgs. n. 50:

  • l’inserimento delle definizioni di «lavori di categoria prevalente», «lavori di categoria scorporabile», «manutenzione ordinaria», «manutenzione straordinaria», «principio di unicità dell’invio», «unità progettuale», «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», «programma triennale dei lavori pubblici», «elenco annuale dei lavori», «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», «quadro esigenziale», «capitolato prestazionale», «cottimo», e la specificazione della definizione di «concessione di lavori», «rischio operativo» nonché la revisione della definizione di «categorie di opere specializzate» (art. 3);
  • l’inserimento dei contratti attivi fra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Codice con conseguente estensione anche a questi contratti dei principi comuni dettati dall’art. 30 (art. 4) prendendo spunto dal suggerimento del Consiglio di Stato (vedi parere), ma sollevando il problema di coordinamento delle norme dato che per gli enti locali, l’art. 12 della L. Bassanini n. 127/1997  affermava che per le alienazioni si applica la contabilità di Stato a meno che gli enti non si dotino di propri regolamenti in materia nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità ecc”;
  • precisazione che la presenza di capitali privati nelle società in house non deve comportare controllo o potere di veto (art. 5);
  • programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici approvato, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la relativa programmazione economico-finanziaria (art. 21);
  • nel decreto MIT sui livelli di progettazione definito il contenuto minimo del «quadro esigenziale» predisposto dalle SS.AA. e prezzari regionali lavori aggiornati ogni anno (art. 23);
  • le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per definire gli onorari. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (art. 24);
  • in caso di riassegnazione di appalti ritirati/revocati/annullati, se non sono intervenute variazioni del progetto o in materia di normativa ambientale/paesaggistica/antisismica/urbanistica, è possibile recuperare (previa attestazione del RUP), per un periodo non superiore a 5 anni, i pareri/autorizzazioni/intese già ottenuti sul progetto (art. 27);
  • nell’ambito della trasparenza dei contratti pubblici, gli atti amministrativi oggetto di pubblicazione recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29);
  • ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 30);
  • RUP individuato nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione (art. 31);
  • nell’affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere con determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32);
  • CAM tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’OEPV (art. 34);
  • contratti sotto soglia: aumento delle imprese da invitare nelle procedure negoziate fino a un milione per i lavori (tra 40mila e 150mila € si passa da cinque a dieci; tra 150mila € e 1 milione si passa da dieci a quindici) (art. 36, c. 2, lett. b) e c);
  • affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; con determina a contrarre; con il criterio del prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 € anche se relativi a servizi e forniture non ripetitivi e per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 € di contratti relativi a servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ed a servizi ad alta intensità di manodopera (art. 30, c. 11, art. 36, c. 2);
  • qualificazione delle stazioni appaltanti in base alle gare svolte nel quinquennio (art. 38);
  • consorzi al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto (art. 47 come modificato dall’art. 31);
  • per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono inserire, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 50 come modificato dall’art. 33);
  • appalto integrato: le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (art. 59 come modificato dall’art. 38);
  • negli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici da aggiudicarsi con procedure ristrette/competitive con negoziazione, la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione per l’indizione della gara non deve superare i 24 mesi (art. 70, come modificato dall’art. 43);
  • commissione di gara: la stazione appaltante può nominare “alcuni” componenti interni con rotazione per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie UE e per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro o non complessi; obbligo di presidente esterno per tutti gli appalti di servizi e forniture inferiore alle soglie UE e di lavori di importo inferiore al milione e non complessi; nomina del RUP in commissione valutata caso per caso (art. 77, modificato dall’art. 46);
  • esclusione dalle gare per incapacità a contrarre con la PA per tre anni dalla data di accertamento definitivo del fatto se non è intervenuta sentenza definitiva di condanna (art. 80 come modificato dall’art. 49);
  • i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del codice, possono continuare a svolgere tali funzioni (art. 84, modificato dall’art. 53);
  • nel caso di affidamento diretto è facoltà della stazione appaltante richiedere la garanzia provvisoria; la cauzione può essere rilasciata anche con bonifico o assegni circolari; riduzione del 50% della cauzione per Mpmi o loro raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 93 come modificato dall’art. 59);
  • esclusi dall’applicazione obbligatoria del criterio dell’OEPV: gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro di contratti relativi a servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, ed a servizi ad alta intensità di manodopera; inclusi dall’applicazione obbligatoria del criterio dell’OEPV i contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo esattamente pari a 40.000 euro (art. 95 modificato dall’art. 60);
  • per il collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici, la Stazioni Appaltanti nominano tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre PA da 1 a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale (art. 102, modificato dall’art. 66);
  • tra gli appalti per cui la SA può non chiedere, in specifici casi, una garanzia definitiva, rientrano anche gli affidamenti diretti di importo < a 40.000 euro (art. 103, modificato dall’art. 67);
  • subappalto: obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie UE o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu’ tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara (art. 105, modificato dall’art. 69).

D.Lgs. n. 50-2016 – Testo a confronto


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