E’ legittimo l’operato della commissione giudicatrice di una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che ha specificato i criteri e i sub criteri previsti dal bando, senza indicare sub criteri non previsti e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis.

E’ legittima la compostone di una commissione giudicatrice con riferimento alla partecipazione del revisore della stessa amministrazione.

TAR Lazio, sez. prima quater, sentenza 23 gennaio 2018, n. 840, Pres. S. Mezzacapo – Est. A. Bottiglieri 

A margine

Il fatto – La vicenda riguarda una gara indetta da un ente  per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di  pacchetti di viaggio relativi a soggiorni estivi in Italia e all’estero da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione di gara, composta anche da uno dei revisori dell’amministrazione aggiudicatrice, prima di procedere alla valutazione delle relative offerte, procede a declinare i criteri di valutazione e i punteggi fissati nella lex specialis e predispone, a tal fine, una scheda riepilogativa che tiene conto delle predette indicazioni, mediante la ponderazione dei punteggi in relazione ai parametri previsti dal disciplinare per ciascuno dei criteri di giudizio.

L’impresa non aggiudicataria adduce, fra gli altri, i seguenti due motivi di impugnazione:

  1. illegittima introduzione da parte della commissione di gara di  nuovi criteri di valutazione delle offerte tecniche, in violazione  della normativa di settore e dei principi di correttezza, trasparenza e par condicio che presiedono alle operazioni di gara;
  2. illegittima composizione della  commissione, a causa della partecipazione al seggio anche del revisore dei conti dell’ente, in stato di conflitto di interessi per la stessa carica ricoperta.

La sentenza. Di diverso avviso il TAR Lazio che rigetta il ricorso proposto.

A giudizio del TAR, proprio sulla base di precedenti pronunce giurisprudenziali, “nelle gare pubbliche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità attribuitale dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando (C. Stato, III, 27 settembre 2012, n. 5111; V, 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; 18 agosto 2010, n. 5844)”.  Non le è consentito, invece, “enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l’alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare” (C. Stato, III, 10 gennaio 2013, n. 97; 1 febbraio 2012, n. 514 e 29 novembre 2011, n. 6306).

Il Giudice amministrativo ricorda che anche la Corte di giustizia UE ha stabilito che non è contrario al diritto europeo sulle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operato di una commissione di gara che abbia introdotto coefficienti di ponderazione dei sub criteri di valutazione delle offerte quando tali sub pesi sono “corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti, posto che in questo caso non si verifica alcuna alterazione della disciplina di gara e del confronto tra i concorrenti tale da influenzare la predisposizione e preparazione dell’offerta (sentenza 14 luglio 2016, C-6/15)” . 

Nella fattispecie, per il TAR  la commissione ha effettuato addirittura una mera ponderazione dei punteggi, senza innovare ai criteri e sub criteri assunti dal bando a parametro di valutazione.

Per ciò che riguarda la censura di illegittima composizione della commissione, il TAR è dell’avviso che il ruolo del revisore dei conti dell’ente non configuri alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse regolate all’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e che nella fattispecie non ricorre nessuna causa di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, dello stesso decreto, “non risultando che il medesimo [ndr. revisore] abbia svolto incarichi relativi all’appalto di cui trattasi, né potendo tali incombenti essere riconnessi alla carica di sindaco revisore , le cui funzioni sono circoscritte al controllo contabile delle finanze dell’Ente”. 

Conclusione. Riassumendo, da un lato, la qualifica di revisore dell’ente non esclude di per sé la possibilità di far parte della commissioni giudicatrice di gare indette dallo stesso ente; dall’altro,  secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è consentito alla commissione effettuare una declinazione di coefficienti di ponderazione corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti, o specificare le modalità applicative dei criteri di attribuzione del punteggio già disciplinati dai documenti di gara.

Vedi il decreto legislativo n. 50/2016


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