- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Il parere del CdS sul decreto sugli schemi-tipo per il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi2 min read

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’art. 21, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

Consiglio di Stato, commissione speciale, 27 luglio 2017, parere n. 1806 [1], Presidente Carbone, Estensore Neri

Il parere segue quello già espresso, n. 351/2017 del 13 febbraio 2017 [2], sulla precedente bozza di decreto elaborata alla luce del Codice contratti emanato nel 2016 e recepito nella nuova versione del decreto sottoposta all’attenzione del CdS dopo la novella del decreto n. 56/2017.

Nel merito del nuovo parere, la commissione speciale ricorda che la giurisprudenza consultiva ha richiamato l’attenzione sulla necessità di introdurre misure finalizzate alla verifica ex post circa il conseguimento degli obiettivi sottesi alla scelta di “programmazione”.

Si tratta di una funzione cruciale dalla quale dipende l’effettivo successo dell’intero intervento di riforma dei contratti pubblici, ivi compresa la drastica riduzione delle opere incompiute.

Ad avviso del collegio è infatti ormai chiaro che il lavoro di monitoraggio ex post è quasi più importante di quello di analisi ex ante.

Sebbene l’impostazione di massima dell’istituto (il quale prevede una programmazione triennale ‘per scorrimento’ con aggiornamenti annuali) postuli – almeno in via implicita – forme di verifica circa lo stato di attuazione degli interventi programmati, potrebbe essere opportuno esplicitare più chiaramente in che modo operino tali forme di verifica e in che modo esse si traducano non solo nella predisposizione e nell’aggiornamento degli strumenti di programmazione ma pure nella sanzione (foss’anche a livello reputazionale) in caso di opere rimaste ingiustificatamente incompiute e di incapacità a rispettare i tempi previsti, ad esempio, per l’affidamento e l’esecuzione di un’opera.

Va poi distinto il controllo sull’effettivo assolvimento da parte delle amministrazioni degli obblighi connessi alla predisposizione e all’aggiornamento dei programmi, dall’accertamento delle cause per cui la normativa eventualmente mostri delle difficoltà di carattere applicativo.