Le tariffe forensi sono applicabili solo per quelle attività oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o all’assistenza delle parti in giudizio, e non possono essere applicate solo perché rese da un professionista iscritto all’albo, alle prestazioni svolte nell’ambito di una commissione di gara.

Corte di Cassazione civile, Sez. II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9659, Presidente Bucciante, Relatore Giusti

A margine

Un avvocato professionale, membro di una commissione giudicatrice di un appalto concorso presso un AUSL, chiede la liquidazione dell’attività prestata in base alle tariffe forensi, per Euro 7.617,16.

Tale quantificazione del compenso non è tuttavia condivisa dall’AUSL che si oppone al pagamento della somma.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 184/05 del 9 febbraio 2005, rigetta l’opposizione proposta dalla AUSL contro il decreto n. 201/02 emesso dallo stesso Tribunale, per l’ingiunzione al pagamento del predetto compenso.

Tuttavia, la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in data 11 marzo 2011, in totale riforma della pronuncia impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’avvocato a rifondere alla AUSL le spese del doppio grado di giudizio.

In particolare, la Corte d’appello esclude che il compenso di Euro 2.050,92, determinato dall’AUSL secondo i termini della normativa regionale di settore e corrisposto al professionista, sia contrario alle norme di cui alla L. n. 794/1942, art. 24, concernente la inderogabilità delle tariffe forensi, affermando:

  • che l’inderogabilità della tariffa forense riguarda le deroghe convenzionali e si riferisce alle prestazioni d’opera professionale dell’avvocato rese al cliente sia in ambito giudiziale che di collaborazione professionale stragiudiziale;
  • che nella fattispecie non si versa in quest’ambito di rapporti professionali d’opera negozialmente pattuiti né vi è stato luogo ad una invalida convenzione derogatoria delle tariffe professionali obbligatorie;
  • che la L.R. Siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, demanda all’Assessore regionale per i lavori pubblici la fissazione con decreto dei compensi spettanti ai componenti la commissione giudicatrice di appalti o di appalti concorso;
  • che, nel rendere la sua opera intellettuale quale componente della commissione, l’avvocato in esame ha espletato mansioni pubblicistiche tipiche della pubblica amministrazione in una posizione di funzionario onorario, sicché il relativo compenso è affidato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione stessa.

Il ricorrente chiede la cassazione della suddetta sentenza denunciando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 794/1942, e della L.R. Siciliana n. 21/1985 e s.m.i.

In particolare, ad avviso del ricorrente, sebbene il rapporto con l’AUSL si sia instaurato secondo la normativa per la formazione delle commissioni giudicatrici, non sono applicabili le disposizioni per la determinazione dei compensi, non essendo il professionista tenuto ad assoggettarsi a tale determinazione, non avendola espressamente accettata, sicché il compenso dovrebbe essere determinato secondo la tariffa forense. Peraltro, la previsione della determinazione dei compensi dei membri esterni da parte di un decreto assessorile non sembra legittima in quanto per questi soggetti la quantificazione del compenso deve realizzarsi secondo la tariffa di appartenenza.

La Corte di Cassazione civile ritiene il motivo infondato.

In proposito, il collegio ricorda che le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all’albo, alle prestazioni svolte nell’ambito di una commissione mista, i cui atti siano imputabili esclusivamente all’organo collegiale (Cass., Sez. 1^, 13 dicembre 2013, n. 27919; Cass., Sez. 1^, 10 febbraio 2014, n. 2966).

Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha affermato che il compenso per le attività di componente della commissione di gara svolte da un professionista esperto in materie giuridiche, deve essere liquidato, non già applicando le tariffe professionali forensi, bensì secondo la misura stabilita dall’Assessore regionale per i lavori pubblici, al quale, a norma dell’art. 37 della L.R. Siciliana n. 21/1985 e s.m.i., spetta provvedere alla relativa determinazione.

Simonetta Fabris


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