L’impresa operante nello stesso settore commerciale della società vincitrice della gara ha il diritto di accedere agli atti relativi alla procedura di affidamento in quanto titolare di uno specifico interesse a verificare la correttezza della procedura seguita

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 20 agosto 2016 n. 2074, Presidente Cogliani, Estensore Maisano

A margine

Nella vicenda, una società appartenente allo stesso settore commerciale dell’impresa vincitrice della gara per l’affidamento della locazione e della pulizia di alcuni bagni mobili, indetta da un comune, chiede all’amministrazione di accedere agli stessi atti di gara.

Il comune, serbando il proprio silenzio sull’istanza, dispone il diniego all’accesso. Pertanto la società ricorre al Tar per vedersi riconosciuto il diritto all’ostensione dei documenti richiesti.

Il giudice di primo grado ritiene il ricorso fondato evidenziando che nell’istanza di accesso, la società ricorrente ha chiaramente indicato la ragione per la quale chiede di visionare la documentazione di gara, consistente nel fatto di essere un operatore del settore, e quindi di avere specifico interesse a verificare la correttezza dei procedimenti seguiti relativi all’affidamento dei servizi di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili.

Il motivo indicato, strumentale alla tutela in giudizio dei propri interessi, risulta assolutamente idoneo a legittimare la ricorrente all’accesso agli atti richiesti e il comportamento tenuto dal comune che ha omesso di riscontrare tempestivamente e positivamente l’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente è pertanto illegittimo.

Conseguentemente il ricorso è accolto e, per effetto, annullato il silenzio sull’istanza serbato dal comune, ordinando all’ente l’esibizione degli atti richiesti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte.

Per il caso di perdurante inadempimento del comune, come espressamente richiesto in ricorso, il Tar nomina, quale commissario ad acta, il Segretario Generale di un altro comune che, dopo la scadenza del termine assegnato, ed in sostituzione degli organi ordinariamente a ciò preposti, provvederà, su istanza di parte, a porre in esecuzione la sentenza, nell’ulteriore termine di trenta giorni.

di Simonetta Fabris


Stampa articolo