Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale tenuto nel loro Stato membro di stabilimento come descritto nell’allegato XI alla Direttiva n. 24/2014, o che soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato.

Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 26 ottobre 2017, n. 10712, Presidente Panzironi, Estensore Tomassetti

A margine

Il fatto – Un Ministero indice una gara per l’affidamento del servizio di interpretariato rivolto ai frequentatori stranieri di alcuni corsi mediante procedura negoziata ex art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Lo studio professionale precedentemente incaricato del servizio risponde all’invito della stazione appaltante inviando la propria offerta che, tuttavia, viene esclusa dopo la valutazione di professionalità dell’impresa effettuata dal seggio di gara con specifico riferimento all’iscrizione dello studio alla CCIAA o a un ordine professionale.

Pertanto lo studio propone ricorso per l’annullamento della propria esclusione e della proposta di aggiudicazione nel frattempo intervenuta.

La sentenza – Il Tar ritiene il ricorso infondato. In particolare, il collegio evidenzia che tra i requisiti tecnico-professionali di partecipazione alla gara, la lettera di invito richiedeva espressamente “liscrizione alla CCIAA per idonea attività o iscrizione negli appositi registri per le cooperative” e che non v’è dubbio che la ricorrente non fosse in possesso di tale requisito.

Pertanto non può darsi rilievo alla censura secondo cui la disposizione prevista nella lettera di invito dovrebbe essere disapplicata in considerazione di quanto statuito dall’art. 58 della Direttiva n. 24/2014 secondo cui potrebbero partecipare agli appalti pubblici “gli operatori economici tra i quali vanno inclusi i liberi professionisti, ancorché non soggetti ad alcun regime ordinistico”.

Conclusioni – Secondo il Tar è sufficiente osservare come, secondo il disposto di cui all’art. 58 della citata Direttiva, i criteri di selezione possono riguardare: a) l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali e, in particolare, per ciò che concerne l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell’allegato XI, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato” (art. 58, comma 2, Direttiva n. 24/2014).

Quanto, infine, alla censura relativa contraddizione tra la gara in oggetto e le precedenti aggiudicazioni dello stesso servizio al medesimo Studio, avvenute senza particolari formalità, oltre che alla disparità di trattamento nei confronti degli innumerevoli soggetti che sono ammessi alle gare d’appalto, in costanza dell’attuale disciplina, senza che sia richiesto l’accertamento dei requisiti di professionalità, il Tar rileva la singolarità di ogni procedura di gara che, retta da una propria lex specialis, impedisce un confronto di legittimità in merito alle singole clausole dettate dai bandi di gara e dalle lettere di invito, fatta salvo la violazione di disposizioni normative applicabili erga omnes.

Conseguentemente il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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