A seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, deve ritenersi che il mancato rispetto dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 95, comma 10, dello stesso codice, di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che possa invocarsi la possibilità di far ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza, 7 settembre 2017, n. 577, Presidente Monticelli, Estensore Rovelli

A margine

Nella vicenda, una ditta partecipante ad una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico indetta da un Comune ricorre al Tar contestando il soccorso istruttorio applicato dalla commissione giudicatrice che ha permesso all’aggiudicatario di specificare, solo in un secondo tempo, i propri oneri aziendali e consentito di integrare fuori termine l’offerta, in contrasto con l’art 83 comma 9 e l’art. 95 comma 10 del codice dei contratti.

Il Tar ritiene il ricorso fondato disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa controinteressata.

In particolare, ad avviso del giudice, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), deve ritenersi che il mancato rispetto dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 95, comma 10, dello stesso codice, di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che possa invocarsi la possibilità di far ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stata infatti superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10.

In particolare, in presenza di una esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius: l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il che è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo (T.a.r. Campania, Napoli Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358).

Sul tema in esame si veda l’articolo “Alla CGUE la questione dell’omessa indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza aziendale” pubblicato in questa rivista il 18 agosto 2017.


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