La sostituzione di alcuni componenti della Commissione giudicatrice divenuti indisponibili non incide sulla regolare composizione della medesima, qualora la persona nominata abbia la stessa qualità e svolga le medesime funzioni di quella sostituita, non assumendo rilevanza nell’organo collegiale il nominativo, ma la qualità della persona ovvero la funzione di cui è investita.

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 10 luglio 2017, n. 239, Presidente Settesoldi, Estensore Tagliasacchi

A margine

Nella vicenda, un consorzio partecipa ad una gara tramite procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2017, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di servizi educativi per l’infanzia e la concessione dei centri estivi per un triennio, classificandosi secondo.

Il ricorrente impugna quindi, davanti al Tar, l’aggiudicazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione dell’art. 77 del Codice dei contratti, considerata la modifica, per ben due volte in corso di gara, dei componenti della Commissione giudicatrice, senza che i nuovi membri facessero proprie le valutazioni svolte, sino a quel momento, dai propri predecessori.

Il giudice ricorda che, in linea generale, «la sostituzione di alcuni componenti della Commissione giudicatrice divenuti indisponibili non incide sulla regolare composizione della medesima, qualora la persona nominata abbia la stessa qualità e svolga le medesime funzioni di quella sostituita, non assumendo rilevanza nell’organo collegiale il nominativo, ma la qualità della persona ovvero la funzione di cui è investita» (Tar Umbria, sentenza n. 274/2012).

Circa poi la specifica doglianza dedotta con riguardo alla procedura in esame, il collegio ritiene che con la sottoscrizione dell’ultimo verbale del segmento procedimentale della valutazione delle offerte, i membri subentrati della Commissione di gara abbiano, implicitamente, fatto propri gli atti presupposti dei loro predecessori, in quanto atti necessari e indefettibili ai fini del completamento di detta fase procedimentale. Sicché, nessun iato si è verificato nell’operato della Commissione medesima.

Pertanto il ricorso è respinto.

 


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