Nelle gare pubbliche il metodo del cd. confronto a coppie in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e di coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo, non si presta ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati, essendo la motivazione dei punteggi in re ipsa.

Tar Veneto, Venezia, sez. III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 973, Presidente Rovis, Estensore Pizzi

A margine

Il fatto – Un Centro per Anziani indice una procedura aperta, ex D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di un prodotto infermieristico e per il servizio aggiuntivo di assistenza e consulenza e reportistica post vendita, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo del confronto a coppie.

In esito alla gara, la ditta seconda classificata propone ricorso al Tar lamentando, tra le altre cose:

  1. l’illegittima composizione della Commissione di gara di cui fa parte il RUP;
  2. il difetto di motivazione delle operazioni di gara;

La sentenza – Il Tar ritiene il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, il collegio evidenzia che, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n. 50/2016 (applicabile al giudizio ratione temporis), esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”.

Inoltre la novella del 2017 rende non più applicabili le Linee Guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, dovendosi in ogni caso segnalare che anche le suddette Linee Guida (art. 2.2.), pur prevedendo l’incompatibilità nei confronti del RUP sulla base della precedente versione del citato articolo 77, comma 4, facevano comunque salve “le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza” tra il ruolo di RUP e quello di commissario o presidente della Commissione giudicatrice.

Pertanto la censura non può essere accolta, non essendo stata dimostrata l’incompatibilità, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, Tar Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565), non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell’ente che ha indetto la procedura d’appalto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce il principio secondo cui nelle gare pubbliche il metodo del cd. confronto a coppie, prestabilito dalla lex specialis di gara, non si presta ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati, essendo la motivazione dei punteggi in re ipsa (ex multis Tar Basilicata, Sez. I, 26 aprile 2017, n. 342; Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 15).

Conclusioni – Ad avviso del Tar il principio di autosufficienza del giudizio numerico nel metodo del confronto a coppie vale a maggior ragione nei casi in cui, come quello oggetto di giudizio, la lex specialis abbia indicato chiaramente e partitamente i criteri di valutazione delle offerte, né è possibile lamentare la mancanza, nel verbale delle operazioni effettuate dalla Commissione di gara, dell’esito del confronto a coppie “con riferimento ad ognuno dei parametri di valutazione presi in considerazione dal disciplinare di gara”, essendo il metodo del confronto a coppie necessariamente complessivo e sintetico del giudizio espresso da ciascun Commissario nel raffronto relativo tra due prodotti, senza necessità (che si porrebbe in contrasto con la stessa ratio dell’utilizzo del metodo del confronto a coppie) di procedere ad una analitica motivazione in merito a ciascun criterio valutativo relativamente a ciascun prodotto oggetto di valutazione.

Pertanto il ricorso è respinto.


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