Nelle gare telematiche, quandanche la lex specialis recasse la previsione di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, l’eventuale omissione delle stesse sarebbe irrilevante in quanto il sistema consente di tracciare ogni operazione, assicurando così il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, sentenza 19 ottobre 2017, n. 644, Presidente Monticelli, Estensore Rovelli

A margine

Nella vicenda, un’impresa partecipa ad una procedura aperta informatizzata per l’affidamento di servizi integrati di vigilanza armata e  portierato presso un’amministrazione, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In esito alla valutazione dell’offerta tecnica, l’impresa non viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta economica non avendo conseguito il punteggio necessario al superamento della soglia di sbarramento.

A seguito di formale istanza di accesso, la ditta apprende tuttavia che, la seduta in cui la stessa era stata esclusa, con lettura dei punteggi delle offerte tecniche e l’apertura delle offerte economiche, si era svolta senza che la ricorrente ne avesse avuto comunicazione.

Pertanto l’impresa ricorre al Tar lamentando, tra le altre cose, la violazione delle previsioni del disciplinare di gara, nonché dell’art. 283 D.P.R. n. 207/2010 in relazione al principio di pubblicità delle sedute di gara.

L’amministrazione e l’aggiudicataria si oppongono.

Il Tar respinge il ricorso richiamando la pacifica giurisprudenza secondo cui, nelle procedure telematiche, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. n. 207/2010 (e successivamente nell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto non applicabile alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Infatti, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Pertanto, la giurisprudenza si orientata nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (Tar Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38).

In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Particolarmente convincente è quanto affermato dal predetto Tar Lombardia Brescia secondo cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti”.

Pertanto, nel caso in esame, il mancato perfezionamento, in favore della ricorrente, della comunicazione relativa alla seduta pubblica, non determina alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, interesse perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della procedura di gara.

di Simonetta Fabris


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