Nelle procedure ristrette, la fase di prequalifica costituisce una fase autonoma e distinta rispetto alle fasi inerenti all’espletamento della procedura di gara trattandosi di selezionare le imprese da invitare ovvero di una fase che “non deve essere assistita da pubblicità” e ciò non solo per l’assenza di una norma che statuisca tale obbligo ma anche del rispetto del principio di concorrenza.

Tar Lazio, sez. I bis, sentenza 13 giugno 2018, n. 6627, Presidente Anastasi, Estensore Mangia

Fatto – A seguito dell’aggiudicazione, a favore di altre imprese, di una procedura ristretta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi di pulizia, un RTI concorrente propone ricorso al Tar affermando che:

  • le sedute di prequalificazione sono state riservate e non pubbliche;
  • non vi è traccia degli ordini di servizio di presunta nomina delle diverse commissioni individuate;
  • non si è proceduto alla nomina del RUP prima del bando di gara e dell’invio della lettera di invito ma solo dopo, nella fase di prequalifica.

L’amministrazione si oppone affermando l’inammissibilità dell’azione di annullamento delle aggiudicazioni per “carenza di interesse” del RTI ricorrente a fronte della posizione non utile dello stesso nelle graduatorie finali.

Sentenza – Il Tar respinge il ricorso ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla stazione appaltante e ricordando la posizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4-2011 secondo cui l’eventuale interesse pratico alla rinnovazione della gara non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso posto che una “tale aspettativa non si distingue da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore, che aspiri a partecipare ad una futura selezione, bensì risulta, a tali fini, necessario che “l’interesse in questione” si colleghi “in modo immediato ed evidente con un determinato bene della vita”, espressamente individuato nella “concreta probabilità di ottenere l’appalto”.

Conclusioni – Il Tar ritiene comunque infondate le doglianze sollevate dal ricorrente incentrate sulla violazione di numerose prescrizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, primariamente volte a garantire la pubblicità e la trasparenza nelle procedure di gara, evidenziando che:

  • come più volte affermato dalla giurisprudenza, la fase di prequalifica costituisce una fase autonoma e distinta rispetto alle fasi propriamente inerenti all’espletamento della procedura di gara. Specificamente, si tratta di una fase volta alla selezione delle imprese da invitare alla gara, ossia di una fase che “non deve essere assistita da pubblicità” e ciò in ragione non solo dell’insussistenza di una precisa norma che statuisca un obbligo di tale genere ma anche del rispetto del principio di concorrenza;
  • per la nomina del RUP e delle Commissioni sono stati adottati specifici “ordini di servizio”, di cui l’amministrazione ha prodotto copia, precisando che tali atti non sono stati oggetto di ostensione nei confronti del ricorrente semplicemente perché non richiesti e, ancora, che l’eventuale omessa pubblicazione degli stessi non si presta – in ogni caso – a concretizzare una carenza tale da invalidare la procedura di gara, tanto più ove si tenga conto della pubblicità di ulteriori atti, idonei a rivelarne l’intervenuta adozione;
  • come comprovato dalla documentazione agli atti, “mai in alcun momento si è avuta la coesistenza di due RUP nell’appalto” il quale è stato semplicemente sostituito in corso di gara;
  • il RUP non figura, poi, nella Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (bensì nella ben diversa “Commissione di verifica”) e, pertanto, nessuna violazione della menzionata prescrizione risulta riscontrabile;
  • la composizione della su indicata Commissione giudicatrice non si presta a rivelare possibili condizionamenti né, peraltro, questi appaiono meramente riconducibili alla titolarità di un differente grado da parte dei singoli componenti;
  • il mancato reperimento di verbali concernenti specifiche sedute sul sito internet non equivale affatto a mancata verbalizzazione (la quale risulta, peraltro, avvenuta).

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