Il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

La mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di PASSOE non può costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di mandante.

In ogni caso, il PASSOE non può costituire causa automatica di esclusione in quanto soggetto a soccorso istruttorio.

Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018

A margine

Il fatto –  Con un’istanza di parere di precontenzioso all’ANAC ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nell’ambito di una procedura negoziata per la ristrutturazione ed ampliamento di un cimitero indetta da un Comune per un importo a base d’asta di euro 47.100,00, il mandatario di un costituendo RTP invitato alla procedura lamenta l’esclusione del raggruppamento per “non avere inserito fra i mandanti il giovane professionista”, e chiede se tale soggetto deve essere necessariamente un mandante del RTP e se, in tal caso, sia possibile integrare il documento di PASSOE e la dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione amministrativa.

Il parere – L’ANAC richiama la comunicazione con la quale la S.A. disponeva l’esclusione del RTP istante in quanto «sia nella dichiarazione d’impegno per la costituzione del RTP che nel PASSOE vengono riportati dati di un giovane professionista differente da quello indicato nella manifestazione d’interesse, determinando così un operatore differente da quello invitato alla procedura» nonché la dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP presentata dal concorrente, dove il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione era «individuato in un ingegnere preciso, iscritto all’Albo Ingegneri di Cagliari» e il medesimo professionista era indicato nei modelli di documentazione amministrativa, mentre non era indicato nel modello di PASSOE, dove risultavano solo i nominativi del mandatario e dei mandanti.

Ciò premesso, l’Autorità ricorda che l’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, [debbano] prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”, senza prescrivere alcunché sulla posizione che lo stesso debba assumere nel RTP.

Inoltre, secondo i pareri Avcp n. 209 del 19 dicembre 2012, n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011 il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza.

In aggiunta, per la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680) il riferimento alla presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto».

Il TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 richiamando il citato parere Avcp n. 209/2012 ha evidenziato che «le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto l’attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto».

Ad avviso dell’Autorità, nel caso in esame, le motivazioni alla base esclusione non risultano chiare in quanto sia nella dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP sia nei modelli di documentazione amministrativa sono indicati i medesimi dati relativi al giovane professionista, il quale non risulta inserito solo nel modello di PASSOE.

Si osserva tuttavia che, sebbene al fine di conseguire l’accreditamento mediante PASSOE nel sistema AVCPass, il concorrente debba specificare l’eventuale esistenza di una identità plurisoggettiva del concorrente, la mancata produzione del PASSOE in sede di gara non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura (v. parere reso con delibera n. 175 del 21 febbraio 2018).

Ciò premesso, secondo l’Autorità, il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Pertanto la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di PASSOE non può costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di mandante (e comunque il PASSOE non potrebbe costituire causa automatica di esclusione in quanto soggetto a soccorso istruttorio).

di Simonetta Fabris

 

 


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