Un intervallo di circa un anno, senza pendenze economiche e senza contatti per la stipula di un nuovo rapporto professionale, può essere considerato sufficiente per restituire la necessaria serenità di giudizio, in una successiva procedura di gara, al commissario che abbia svolto, circa due anni prima, attività di consulenza presso un’impresa partecipante alla gara sua ex committente.

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza, 28 agosto 2017, n. 1073, Presidente Calderoni, Estensore Pedron

A margine

Nella vicenda, un’impresa chiede l’annullamento dell’intera procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica riguardante la bonifica/messa in sicurezza permanente delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo presso uno stabilimento localizzato in un sito di interesse nazionale, venendo esclusa dalla commissione giudicatrice per inadeguatezza del proprio progetto tecnico.

Tra i motivi di doglianza, a sostegno della caducazione dell’intera procedura, l’impresa contesta:

  1. l’incompatibilità di un commissario di gara dal cui curriculum risulta, circa 2 anni prima, un rapporto di consulenza con altra società partecipante alla gara. In particolare, questa circostanza farebbe supporre l’esistenza di rapporti di credito nei confronti di uno dei concorrenti al momento della nomina della commissione giudicatrice in violazione dell’art. 77 comma 6 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. 51 cpc;
  2. l’attività svolta da tre commissari prima dell’indizione della gara, consistente nella raccolta della documentazione scientifica e amministrativa sull’inquinamento del sito allegata agli atti di gara per cui sussisterebbe violazione dell’art. 77 comma 4 del Dlgs. 50/2016, secondo cui i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Circa la prima incompatibilità, il Tar evidenzia che la collaborazione con la società concorrente del commissario è cessata, anche sotto il profilo economico, un anno prima della gara.

Di conseguenza la dichiarazione dello stesso circa l’assenza di cause di incompatibilità può essere considerata veritiera, in quanto la stessa società partecipante (sua ex committente) ha precisato che il rapporto di collaborazione doveva considerarsi ormai concluso, salva la possibilità di una successiva riattivazione.

Ad avviso del Tar, un intervallo di circa un anno, senza pendenze economiche, e apparentemente senza contatti per la stipula di un nuovo rapporto professionale, può essere considerato sufficiente per restituire la necessaria serenità di giudizio, nella successiva procedura di gara, al commissario, nonostante la presenza dell’ex committente tra i concorrenti.

In merito alla seconda incompatibilità, il giudice ricorda che l’art. 77, comma 4, del Dlgs. 50/2016 ha il duplice scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e l’imparzialità di valutazione delle stesse, a garanzia tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante. In particolare, la norma previene due situazioni parimenti svantaggiose per la concorrenza, ossia che l’offerta venga indirizzata verso un modello fisso (potenzialmente inefficiente) e che si formi un pregiudizio a favore di un’impresa particolare.

Qualora non si presenti nessuno di questi rischi, la circostanza che la stazione appaltante si avvalga a più riprese degli stessi professionisti è irrilevante.

Nello specifico, i commissari coinvolti, già impegnati nella consulenza preliminare, non hanno poi partecipato alla stesura delle regole di gara. È vero che tra gli atti di gara rientra anche la relazione di sintesi da essi stilata, ma la funzione di questo documento consiste nell’esposizione della documentazione scientifica e amministrativa progressivamente accumulatasi sullo stato di inquinamento del sito. Pertanto, non vi sono omissioni o forzature interpretative che indirizzino l’elaborazione dei progetti di bonifica verso specifiche tecnologie detenute da imprese particolari.

Il ricorso è pertanto respinto.

di Simonetta Fabris

 


Stampa articolo