Per condivisibile giurisprudenza, la previsione di un corrispettivo in favore dell’ausiliaria non è necessaria ai fini della validità del contratto di avvalimento.

Tar Puglia, Lecce, sez. I, sentenza, 22 settembre 2017, n. 1494, Presidente Pasca, Estensore Bonetto

A margine

Nella vicenda, una ditta partecipante ad una gara aperta, indetta da un Porto, per l’affidamento di servizi di pulizia, manutenzione, portineria ed assistenza d’ormeggio presso lo stesso Porto, impugna l’aggiudicazione definitiva a favore di altra impresa.

Tra i motivi di ricorso, la ditta afferma la violazione dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 con riguardo al contratto di avvalimento prodotto dall’aggiudicataria, in quanto privo del prezzo e assolutamente generico, così da celare un preannuncio di subappalto, anziché l’impegno da parte dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’impresa concorrente i propri requisiti economico finanziari.

Il Porto e la controinteressata si costituiscono in giudizio contestando le doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tar rileva che il contratto di avvalimento sottoscritto dall’aggiudicataria, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, specifica chiaramente le risorse relative al requisito di capacità economico-finanziaria messe dall’ausiliaria a disposizione dell’ausiliata, mentre per condivisibile giurisprudenza, la previsione di un corrispettivo in favore dell’ausiliaria non è necessaria ai fini della validità del contratto di avvalimento (Tar Lazio, sentenza n. 30033/2010; Tar Lecce, sentenza n. 659/2014; C.G.A., sentenza n. 35/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3277/2016).

Pertanto, stante l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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