E’ principio consolidato che l’integrazione a mezzo soccorso istruttorio nelle gare di appalto è ammissibile per la produzione di documenti che attestino requisiti soggettivi di partecipazione già posseduti dalle imprese concorrenti, mentre non può essere ammessa per l’integrazione o la precisazione dell’offerta che non risulti chiara dalla documentazione già presentata.

Tar Latina, sez. I, sentenza 2 luglio 2018, n. 368, Presidente Estensore Vinciguerra

Il fatto

Un’impresa partecipa ad una gara per l’appalto quinquennale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili nel territorio di un comune, collocandosi, nella graduatoria provvisoria, al quarto posto.

La stessa presenta quindi reclamo alla stazione appaltante rilevando che le prime tre graduate non hanno indicato i costi delle varianti dell’offerta economica.

La commissione di gara respinge il reclamo ritenendo che l’affidabilità complessiva dell’offerta e la par condicio tra i concorrenti non sarebbero compromesse dall’integrazione delle singole voci di prezzario richiesta, tramite soccorso istruttorio, alle tre imprese, confermando quindi la graduatoria e disponendo, dopo la verifica dell’anomalia, l’aggiudicazione a favore della prima classificata.

L’impresa ricorre dunque al Tar deducendo che le offerte in variante delle prime tre graduate sono prive dell’indicazione dei costi e, pertanto, avrebbero dovuto essere escluse.

La sentenza

Il Tar ricorda che, è principio consolidato che l’integrazione a mezzo soccorso istruttorio nelle gare di appalto è ammissibile per la produzione di documenti che attestino requisiti soggettivi di partecipazione già posseduti dalle imprese concorrenti, mentre non può essere ammessa per l’integrazione o la precisazione dell’offerta che non risulti chiara dalla documentazione già presentata. Ciò per evitare alterazioni del principio di parità nella valutazione delle offerte, il quale può essere osservato in una comparazione immediata delle medesime a buste aperte, mentre successive integrazioni, allorché i concorrenti hanno avuto conoscenza delle offerte avversarie, possono falsare la gara e consentire alle imprese interessate dalla richiesta integrativa di rimodulare l’offerta alla luce della consapevolezza assunta riguardo alle altre proposte in competizione.

L’ermeneusi giurisprudenziale (cfr. Cons.St., III, 17.6.2016 n. 2684; id., V, 15.2.2016 n. 627; Tar Lazio, III, 8.6.2017 n. 6791) trova riscontro nel dato normativo di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che ammette il soccorso istruttorio per sanare irregolarità, mancanze e incompletezze degli elementi di gara con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, e con specifico riguardo alle voci di nuovo prezzo, nell’offerta economica, delle varianti progettuali migliorative (parere A.N.AC. n. 7 dell’8.2.2012).

Nel caso di specie, poi, il capitolato speciale esige l’indicazione nell’offerta economica dei costi delle varianti migliorative autorizzate ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice dei contratti pubblici. Quest’ultima norma, al comma 14, dispone che l’autorizzazione delle varianti migliorative da parte degli enti appaltanti deve contenere l’indicazione negli atti di gara dei requisiti minimi che le varianti stesse debbono rispettare e che solo le varianti che rispondono a detti requisiti minimi possono essere prese in considerazione.

Conclusioni

Ad avviso del Tar occorre considerare che l’indicazione del costo di ciascuna variante contribuisce al giudizio di congruità dell’offerta. In questo caso ammettere una valutazione postuma di congruità, con integrazione istruttoria dell’elemento di costo mancante, comporta il rischio di alterazione della parità tra i concorrenti, giacché l’impresa richiesta dell’integrazione potrebbe, fermo il ribasso complessivo offerto, modulare il prezzo di ciascuna variante proposta alla luce della conoscenza assunta, a buste aperte, dei costi delle varianti offerte dalle altre concorrenti.

Non è sufficiente, dunque, diversamente da quanto sostiene la difesa del Comune, che gli oneri economici delle migliorie trovino compensazione nella complessiva offerta economica, ma per un adeguato giudizio di congruità dell’offerta di variante è necessario che il relativo costo sia contenuto tra i documenti di offerta prodotti in gara al fine di garantire il rispetto del principio di parità tra i concorrenti, il quale sarebbe messo a rischio ove fosse consentita ad alcuno di essi l’integrazione postuma degli elementi di offerta mancanti o incompleti.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso riscontrando l’illegittimità della valutazione delle offerte delle prime tre imprese classificate, le quali debbono essere escluse a vantaggio della quarta graduata, cui deve essere aggiudicato l’appalto.

di Simonetta Fabris


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