Nell’ambito della procedura negoziata all’interno del M.E.P.A. non sussiste in capo alla stazione appaltante né l’obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, né quello di illustrare le ragioni di mancato invito nei confronti degli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse.

Tar Veneto, sez. I, sentenza 4 luglio 2017, n. 628, Presidente Nicolosi, Estensore Fenicia

A margine

Nella vicenda, un Comune avvia un’indagine di mercato sul M.E.P.A., all’interno del bando “Facility Management urbano/Fornitura di Servizi invernali di sgombero neve e ripristino viabilitàper la selezione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere tramite Richiesta di offerta (RdO) sul M.E.P.A., per l’affidamento del “Servizio sgombero neve e antighiaccio”, per l’importo complessivo di € 126.343,55, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso.

Entro il termine di scadenza pervengono tre richieste di invito. Tuttavia, alla richiesta di offerta, nessuna delle ditte partecipa.

Pertanto il Comune avvia una seconda RdO invitando, questa volta, 57 imprese iscritte al bando M.E.P.A. Anche in questo caso, nessuna impresa presenta offerta.

Da ultimo, il Comune avvia una terza RdO invitando 7 imprese abilitate al bando citato entro la data di avvio della seconda RdO e aumentando la base d’asta. All’esito della gara, la stazione appaltante dispone l’aggiudicazione definitiva procedendo alla stipula del contratto con l’impresa che presenta la miglior offerta.

Un’impresa interessata alla commessa impugna la determinazione di indizione della procedura, unitamente a quella di aggiudicazione, chiedendo l’annullamento di entrambi i provvedimenti, affermando:

  1. l’illegittimità della terza RdO avviata dal Comune “senza reiterare l’avviso di indagine mercato” sebbene l’ente avesse raddoppiato l’importo posto a base d’asta;
  2. di non essere stata invitata alla terza RdO nonostante avesse manifestato il proprio interesse nella prima indagine di mercato espletata dal Comune.

In ordine al primo motivo, il Tar osserva che l’indizione della terza RdO non richiedeva la previa pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di mercato, atteso che essa aveva ad oggetto sempre il medesimo appalto, modificato solo con riferimento alla durata e, conseguentemente, all’importo, fermi tutti gli altri elementi del contratto e i requisiti di partecipazione, senza dunque che tali modifiche rendessero necessaria la rinnovazione della pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, attività che, d’altro canto, non segue particolari forme prestabilite dalla legge ma deve solo assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 30 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Circa il secondo motivo, il collegio ritiene che la procedura in esame, essendo di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b, del Codice dei contratti, è stata correttamente condotta – previa pubblicazione di un avviso – mediante semplice RdO sul M.E.P.A.

Di conseguenza, oltre alla consultazione di almeno cinque operatori prevista dalla norma sopra citata (nel caso di specie ne sono stati consultati 7), non vi era alcun obbligo per la stazione appaltante di prendere in considerazione la manifestazione d’interesse della ricorrente (peraltro erroneamente spedita a mezzo posta anziché essere inviata mediante il portale telematico, trattandosi di procedura condotta sul mercato elettronico), né potendo, per altro verso, tale manifestazione d’interesse ingenerare nella medesima ricorrente alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Essendo pacifico che, nell’ambito della procedura negoziata in questione, non sussiste in capo alla stazione appaltante, né l’obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, né quello di illustrare le ragioni di mancato invito nei confronti degli operatori economici che manifestino interesse.

Per tali ragioni il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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