Gli agenti contabili costituiscono una particolare figura nell’ambito degli enti locali, destinati ad effettuare il maneggio e la gestione del denaro (e valori assimilati) e degli altri beni dell’ente, con la conseguente responsabilità in caso di dolo o colpa grave.

Data la particolarità della funzione svolta gli agenti contabili sono sottoposti a peculiari forme di controllo, non solo di natura amministrativa ma anche giurisdizionale, essendo – anzi – quest’ultimo proprio lo strumento di verifica che caratterizza la loro gestione e che si realizza mediante il giudizio di conto della sezione giurisdizionale competente per territorio.

In relazione all’attività svolta, gli agenti contabili possono qualificarsi come agenti della riscossione (i più numerosi, che si occupano della riscossione delle entrate e del riversamento in tesoreria), agenti del pagamento (come l’economo, che eseguono pagamenti in contanti su anticipazione) e consegnatari (che si occupano della conservazione dei beni).

Rispetto al funzionamento, poi, assume particolare rilevanza la disciplina regolamentare definita dal singolo ente locale, che individua le regole a cui gli agenti contabili debbono rigorosamente attenersi anche per escludere possibili forme di responsabilità.

In proposito, è da segnalare una recente sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana (sentenza n° 25/2018) con la quale due agenti contabili – addetti della polizia municipale – sono stati condannati al pagamento degli interessi relativi al ritardo con cui il riversamento in tesoreria delle entrate realizzate è stato eseguito.

La pronuncia – ovviamente – si riferisce ad un giudizio di conto a partire dal modello 21 (relativo agli agenti della riscossione) trasmesso da un agente contabile incaricato agli introiti del servizio di polizia municipale del quale è stata dichiarata la irregolarità, in considerazione della circostanza che il riversamento in tesoreria è stato eseguito una volta al mese a fronte di una disciplina regolamentare che, invece, disponeva il riversamento «entro il giorno quindici e il giorno trenta di ogni mese, e comunque in ogni ipotesi di giacenza delle somme riscosse superiore all’importo di Lire 1 milione (euro 516,46)».

Tale irregolarità, sempre secondo la pronuncia, ha determinato a carico dell’Ente un danno pari agli interessi legali (€ 139,96) derivanti dal ritardo nel versamento delle somme riscosse per conto dell’Ente e relative alle sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Danno che, ad evidenza, sono chiamati a tenere indenne proprio gli agenti contabili che non hanno rispettato scrupolosamente i criteri e gli obblighi di riversamento previsti dal regolamento di contabilità, i quali – in aggiunta – devono farsi carico altresì delle spese di giudizio (€ 96,00) parimenti liquidate in sentenza.

Al di là degli importi e della fattispecie, invero piuttosto ricorrente nella prassi concreta, la pronuncia si presenta coerente con i precedenti orientamenti e fornisce l’occasione per ribadire, rispetto alla gestione degli agenti contabili, l’importanza di garantire il puntuale rispetto delle previsioni contenute nell’ambito dei regolamenti vigenti in seno all’ente.

Ovvero, in alternativa, di assicurare che le previsioni regolamentare siano le più coerenti e razionali rispetto alla realtà presa in considerazione, nella prospettiva non solo di ottenere una gestione degli agenti contabili verificata e prudenziale ma anche tendenzialmente efficiente, anche in termini di impatto sulle rilevazioni che l’ente locale ad eseguire in funzione dei riversamenti effettuati.


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