Con l’avvicinarsi del 30 settembre gli enti di maggiore dimensione demografica sono chiamati (se non sperimentatori per la prima volta) alla redazione del bilancio consolidato, destinato a rappresentare i risultati economici, finanziari e patrimoniali del gruppo pubblico locale.

Si tratta, come noto, di un’ulteriore e fondamentale novità derivante dall’armonizzazione contabile, che ha ripreso questo strumento (tipicamente riveniente dall’esperienza delle società privatistiche) per fare crescere i livelli di accountability in relazione alla gestione anche indirettamente svolta da parte degli enti locali.

L’adempimento in questione di per sé non si presenta particolarmente semplice e agevole, in considerazione della rilevante complessità che caratterizza la costruzione di un documento che deve fare interloquire documenti contabili diversi relativi a realtà estremamente eterogenee e diversificate.

Numerosi sono i passaggi che conducono alla redazione del bilancio consolidato, da gestire in modo sostanzialmente extra-contabile, e che consentono il rispetto delle logiche che devono caratterizzare la rappresentazione ricercata degli esiti gestionali.

In sequenza, riprendendo anche le indicazioni del Principio contabile Arconet n° 4/4, è necessario:

1.) svolgere una serie di attività preliminari finalizzate a rendere uniformi i bilanci di partenza, con un’operazione certamente non semplice in considerazione dei criteri di formazione degli stessi che fanno riferimento anche a normative diverse;

2.) procedere all’eliminazione delle partite infragruppo previa loro individuazione e, soprattutto, previo allineamento dei loro valori contabili al fine di assicurare un’adeguata corrispondenza delle partite;

3.) effettuare l’elisione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell’ente locale in contropartita della corrispondente quota del patrimonio netto, con l’eventuale emersione delle differenze di consolidamento da appostare congruamente (ad esempio mediante la costituzione della riserva di consolidamento);

4.) aggregare voce per voce le diverse poste rettificate dei diversi conti economici e stati patrimoniali (tenendo conto dei documenti dell’ente locale), applicando correttamente il metodo di consolidamento prescelto in funzione dell’entità percentuale della partecipazione (metodo proporzionale o integrale).

Il bilancio consolidato, infatti, è destinato a rappresentare e riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici che, in tale contesto, vedono superata la loro distinzione formale.

Come osservano correttamente i principi contabili degli enti locali, di conseguenza, «devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti».

L’ultimo passaggio è costituito dalla predisposizione dei veri e propri prospetti e della relazione sulla gestione contenente la nota integrativa, per offrire un quadro informativo maggiormente ampio ed esaustivo ai possibili destinatari (in primis l’organo consiliare che deve procedere all’approvazione e l’organo di revisione).

E’ importante sottolineare, dato che in molti enti locali si tratta del primo appuntamento di redazione del bilancio consolidato, che alcune delle operazioni e degli effetti che si sono determinati in relazione a questo documento avranno dei riflessi sui bilanci consolidati dei successivi esercizi e condizioneranno alcuni alcune delle grandezze ivi riportate, in forza di un principio di continuità dei valori del tempo che deve essere rispettato e salvaguardato.

In altri termini, alcune delle poste che sono quantificate in questa fase dovranno essere riprese e utilizzate negli esercizi seguenti, allo scopo di assicurare la coerenza nel tempo tra i referti contabili e garantire la corretta redazione dei documenti.

Di conseguenza, la successiva redazione del documento deve partire da una sorte di “riapertura” dei conti del bilancio consolidato, finalizzata a garantire l’allineamento tra il precedente documento consolidato e le risultanze rivenienti dai bilanci del successivo esercizio che partecipano al consolidamento.

Soprattutto due aspetti generano l’esigenza di procedere al rispetto della continuità dei valori che, pertanto, implica una particolare e rilevante attenzione.

Da una parte, l’annullamento del valore della partecipazione in contropartita del patrimonio netto con le eventuali differenze di consolidamento, appostate nell’attivo o nel passivo. Gli effetti di tale annullamento, infatti, dovranno essere gestiti anche nei prossimi esercizi, in cui ovviamente non si dovrà “ripartire da zero” mediante l’elisione ex novo ma partire dal consolidato precedente.

Dall’altra parte, rilevano le operazioni di allineamento in vista della sterilizzazione delle operazioni infragruppo, che dovranno essere ripristinate, nei conseguenti effetti, in fase di riapertura successiva operando delle rettifiche, a seconda dei casi, del risultato economico portato a nuovo ovvero delle riserve iscritte nel patrimonio netto. Altrimenti, si realizzerebbero degli effetti permanenti a partire dalle rettifiche operate a seguito degli allineamenti, che potrebbero alterare la significatività nel tempo dei risultati rappresentati.


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