Una buona notizia per gli enti locali, la Ragioneria Generale dello Stato ha modificato l’orientamento, in tema di pareggio di bilancio, delineato con la circolare n. 5 del 20/02/2018 e ha stabilito, con la circolare n. 25 del 3/10/2018, che “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio“.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo, brevemente, il ragionamento seguito dal Ministero.

Con la pronuncia_n. 247/2017, la Corte Costituzionale ha formulato un’interpretazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, i giudici costituzionali hanno affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

Siffatto orientamento interpretativo è stato successivamente confermato con la sentenza n. 101/2018, i giudici hanno infatti dichiarato illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

Tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l’interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

In conclusione, alla luce di questo nuovo orientamento, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per finanziare le  spese d’investimento diviene “neutro” ai fini del calcolo del saldo di finanza pubblica, e, diversamente dal passato, è conteggiato tra le entrate finali.

Ruggero Tieghi


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