È configurabile il danno erariale a carico del responsabile del servizio finanziario che, in violazione della normativa in materia di gestione e utilizzo delle risorse in organico e di affidamenti esterni, assegni a soggetti estranei all’amministrazione lo svolgimento di compiti insiti nelle proprie mansioni ordinarie.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2016Pres. Sciascia, Est. Gagliardi


A margine

Il responsabile del servizio finanziario di un piccolo comune affida direttamente, ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici, l’incarico di redazione del bilancio comunale, del rendiconto e del conto del patrimonio, motivandolo in ragione della “complessità del documento” e della “assenza di apposito software per l’elaborazione del medesimo” e deducendo la congruità del relativo corrispettivo, nella dichiarata assenza di una convenzione Consip di riferimento.

La Procura censura l’illiceità di tali affidamenti con i quali sono stati inopinatamente attribuiti a terzi, estranei all’ente, i compiti nei quali si estrinseca la “gestione dell’attività finanziaria” comunale, espressamente affidata ex lege al servizio economico-finanziario e, in primis, al suo responsabile.

Le amministrazioni pubbliche possono, infatti, conferire incarichi individuali esclusivamente per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, limitatamente ad obiettivi e progetti specifici e determinati e a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (art. 7 d.lgs n. 165/2011)

Nel caso di specie, il responsabile risultava in possesso di qualifica e competenze professionali elevate, di specifica esperienza pluriennale nel settore finanziario-contabile comunale, tali da consentirgli di provvedere da sè alla redazione del conto del patrimonio e di certificazione del bilancio ex artt. 151 e ss. del Tuel.

Egli poteva disporre anche della collaborazione di altro funzionario di esperienza e di livello apicale, a cui avrebbe potuto domandare ulteriore supporto.

Ciò malgrado, ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali del responsabile del servizio finanziario, l’amministrazione comunale ha dovuto corrispondere, oltre che le retribuzioni dello stesso responsabile e dell’ulteriore funzionario, non utilizzato ma assegnato alla area, anche gli importi erogati all’affidatario esterno.

Questo modus agendi ha permesso al responsabile di ridimensionare in modo ingiustificato il proprio carico di lavoro esigibile, a fronte di un corrispondente aggravio a carico del Comune.

Da qui la condanna alla restituzione all’Ente delle somme indebitamente erogate per l’incarico esterno.

Stefania Fabris


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