L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

Rispettata detta priorità, l’ente nell’ambito della sua discrezionalità, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, può applicare la quota libera dell’avanzo di amministrazione (accertata con l’approvazione del consuntivo) per finanziarie le spese enumerate dal secondo comma dell’art. 187 Tuel e nel rispetto delle priorità indicate dai principi contabili applicati.

Corte dei conti, Sez regionale per la Lombardia, delib. 11 settembre 2015, n. 281/2015/PARPres. Simonetta Rosa , Rel. Laura De Rentiis

 


A margine

La deliberazione contiene un quadro completo delle disposizioni che regolano l’applicazione del risultato contabile di amministrazione, di cui agli artt. 186 e ss. del TUEL e al principio contabile applicato n. 4/2 paragrafo 9.2 “Il risultato di amministrazione”.


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