Fermo restando il principio cardine del contenimento della spesa del personale con riferimento alla media sostenuta nel triennio precedente, la sezione Autonomie chiarisce che il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%.

Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno finanziario, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio.

Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione n. 27 del 3 novembre 2014Presidente Falcucci, Relatore d’Ambrosio

Il quesito

Un “piccolo” comune, passato ad applicare il patto di stabilità dal 2013, in ragione delle previsioni di cui al D.L. n. 90/2014, chiede lumi sulle possibilità assunzionali in relazione alla disciplina del turn over e al calcolo dei limiti delle risorse da destinare alle assunzioni di personale.

La sezione di controllo per la Basilicata, investita della richiesta di parere, riconosciuto che la corretta interpretazione dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014 è di rilevanza nazionale, chiede l’intervento interpretativo della Sezione delle autonomie.

Il parere

La sezione autonomie valuta la disciplina applicabile alle nuove assunzioni a partire dal 2014.

Nello specifico, la sezione rileva che prima del D.L. n. 90/2014 sia gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia gli altri, potevano procedere ad assunzioni solo valutando le cessazioni avvenute nell’anno precedente e la relativa spesa.

In materia, poi, con la delibera n. 52 del 2010, le Sezioni Riunite hanno reso possibile, per gli enti più piccoli, sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più anni, sulla scorta della constatazione che questi enti, non sottoposti al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la possibilità di assunzione di una nuova unità di personale solo considerando le cessazioni anno per anno.

Alcune sezioni regionali hanno successivamente esteso tale interpretazione anche agli enti sottoposti al patto di stabilità, visto, tra l’altro, che il principio già esisteva per gli enti statali (Cfr. delibera n. 176 del 2012 Toscana; delibera n. 18 del 2013 Lombardia e delibera n. 21 del 2013 Liguria).

Su questo specifico aspetto, tuttavia, né le Sezioni riunite, né la Sezione delle autonomie, si erano mai pronunciate prima … tant’è che il Comune richiedente il parere, domanda proprio di conoscere se l’orientamento relativo ai “resti” sia estensibile agli enti sottoposti al patto di stabilità, anche alla luce della nuova normativa.

La sezione autonomie, quindi, sottolinea che lettera dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 non sembra disposizione del tutto chiara: infatti, nella prima parte della norma, il legislatore dispone la possibilità di assunzione nel 2014 e nel 2015 con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell’anno precedente, ma poco dopo, nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione “a decorrere dal 2014” che si riferisce ad un cumulo triennale.

La Sezione riconosce quindi che la previsione secondo cui “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa e consistente nella possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite.

Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni.

Ne consegue che, pur non cambiando il riferimento alla spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, secondo la Sezione, l’intento del legislatore è quello di: a) ampliare i limiti, da subito per gli enti virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni per tutti gli enti, arrivando alla percentuale del 100%, e b) di cancellare il vincolo riferito al rapporto della spesa del personale con la spesa corrente mediante l’abrogazione dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008.

Il 2014, pertanto, si pone come momento di cesura con l’anteriore regolamentazione e registra un sostanziale ridisegno dei diversi limiti stabiliti in precedenza.

Va avvalorata, quindi, l’interpretazione secondo cui, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.

Tuttavia, non venendo individuata una disciplina transitoria, né dettate specifiche previsioni per i bandi di concorso già pubblicati, la sezione Autonomie ribadisce il principio dell’immediata applicabilità delle disposizioni che non prevedono un regime di transitorietà.

Inoltre, in considerazione della significativa modifica legislativa, ritiene di non poter estendere l’interpretazione della delibera n. 52 del 2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità considerato che i predetti interventi legislativi hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive.

Da qui l’enunciazione del seguente principio di indirizzo: “Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006.

Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%.

Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.

Stefania Fabris


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