L’introduzione di prassi amministrative anomale o scorrette e prive di fondamento giuridico altera le fasi del procedimento amministrativo-contabile di spesa e può comportare il realizzarsi di danni patrimoniali diretti a carico delle finanze pubbliche

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Venetosentenza n. 99 del 8 febbraio 2017Presidente Carlino, estensore Di Cecilia

A margine

Alcuni dirigenti e dipendenti di un ufficio scolastico regionale vengono citati in giudizio per risarcire un danno erariale di complessivi euro 490.938,32 per l’erroneo pagamento di una fattura ad una ditta appaltatrice.

L’errore deriva dal travisamento della valuta dell’importo da pagare, liquidato per 491.192,00 euro, in luogo della cifra corretta di 253,68 euro, equivalenti a lire 491.192,00.

A fronte della dichiarata impossibilità, da parte della ditta debitrice, di restituire la somma indebitamente percepita a causa di una precaria situazione finanziaria,la Procura regionale avvia il procedimento di responsabilità amministrativo contabile per il danno, costituito dalla differenza tra la somma erogata di 491.192,00 euro e la somma effettivamente dovuta  di 253,68 euro.

A detta della Procura le condotte dei convenuti sono qualificabili in termini di colpa grave non avendo gli stessi prestato la dovuta attenzione, soprattutto in considerazione dell’importo sproporzionato della spesa da sostenere, tra l’altro di agevole rilevabilità da parte del pubblico dipendente, operando un confronto tra la somma da liquidare e l’ammontare complessivo del bilancio annuale di riferimento dell’amministrazione e la consistenza del capitolo di bilancio di competenza.

Da tali condotte sarebbe derivata un’inescusabile violazione delle regole di ordinaria diligenza e degli obblighi di servizio, attraverso l’introduzione e l’applicazione di prassi ammnistrative anomale o scorrette, e prive di qualsiasi giuridico fondamento, che hanno consentito il verificarsi di un danno patrimoniale diretto e di ingente valore a carico del M.I.U.R.

Il collegio giudicante, da un lato, assolve i dipendenti per i quali non ravvisa alcun contributo concausale nella realizzazione dell’evento dannoso nemmeno in termini di violazione di obblighi derivanti dal rapporto di servizio, dall’altro ritiene colpevoli sia il soggetto responsabile del procedimento, che ha commesso l’errore materiale nell’indicazione dell’importo da liquidare, così viziando l’ordinativo di pagamento, che il dirigente delegato alla firma del provvedimento finale di spesa che, non notando l’errore, ha concluso l’iter di liquidazione.

Solo il dirigente viene tuttavia condannato al pagamento di 98.098,18 euro per aver omesso di verificare l’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; quest’ultimo potrà infatti invece beneficiare degli effetti dell’intervenuta prescrizione.

Stefania Fabris


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